La mensa e i diritti del celiaco

Pubblicato su Dicembre 19, 2019, 11:28 pm
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La celiachia, intolleranza permanente al glutine, è riconosciuta dalla legge come malattia sociale.

Celiachia come malattia sociale

La malattia sociale in dottrina è caratterizzata da tre elementi:

  • alta incidenza (notevole frequenza )
  • elevata prevalenza (vasta diffusione)
  • elevato costo economico personale e sociale.

Davanti ad una malattia sociale, lo Stato ha l’obbligo di intervenire, approntando misure di prevenzione, informazione e cura.

Ad un primo elenco di malattie sociali di cui al DM 20.12.1961 in applicazione del DPR 249/1961, sono succedute diverse integrazioni.

La celiachia viene definita e dichiarata malattia sociale con la legge 4 luglio 2005 n. 156, recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.

La legge si pone come legge quadro, rimandando agli interventi nazionali e regionali, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, il compito effettivo di  “favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia”.

Quali diritti per i celiaci a mensa?

In questo contesto giuridico si pongono i diritti della persona celiaca nel momento in cui si avvale dei servizi di mensa.

favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia

All’art. 2 della citata legge n. 156/2005 si prevede espressamente che gli interventi nazionali e regionali siano finalizzati, tra altro, ad “agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva”.

E quindi accesso equo, senza discriminazione, e sicuro, senza rischio per la salute.

La disposizione normativa indica la finalità degli interventi successivi alla legge quadro, ma non impone un obbligo assoluto generalizzato.

L’obbligo di garantire un servizio di ristorazione idoneo per i celiaci, con menù quindi che preveda anche pietanze senza glutine e preparate senza rischio di contaminazione, è previsto espressamente dalla disposizione di cui all’art. 4: “Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine”.

Dalla disposizione si evince che:

  • la somministrazione dagli elementi gluten free è subordinata alla richiesta degli interessati; il che significa che è onere del celiaco preavvertire della propria esigenza, affinché il gestore del servizio mensa possa opportunamente garantire l’erogazione del pasto privo di glutine;
  • l’obbligo vige per strutture scolastiche ed ospedaliere a prescindere dalla natura pubblica o privata; la norma, infatti, precisa la natura pubblica solo riferendosi alla strutture generiche, senza precisare tale condizione quando cita scuole ed ospedali;
  • soltanto il datore di lavoro pubblico ha l’obbligo di prestare un servizio mensa riservato all’utente celiaco.

E se il datore non é pubblico?

Il celiaco che presta lavoro alla dipendenze di un datore privato non ha quindi diritto ad accedere alla mensa?

Premesso che si tratta di un problema sempre meno frequente, stante anche l’organizzazione delle aziende che erogano il servizio mensa in appalto,  il fatto che la legge quadro non comprenda la mensa delle strutture private non esclude sic et simpliciter un dovere del datore privato in tal senso.

Il datore che ha alle sue dipendenze un numero predeterminato di lavoratori (si rimanda in tal senso anche ai contratti collettivi) ha l’obbligo di erogare il vitto ai dipendenti.

Quando opta per l’istituzione della mensa aziendale soggiace al più generale obbligo di tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, ispirato al più generale diritto costituzionale alla salute di cui all’art. 32 Cost.

Redazione