Covid-19: la “zona bianca” e gli spostamenti dal 16 gennaio

Prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza. Misure sugli spostamenti fino al 15 febbraio 2021. Istituita la “zona bianca”.
Pubblicato su Gennaio 14, 2021, 7:47 pm
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È stato approvato il 13 gennaio 2021 il decreto-legge Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021, che fissa nuove misure sugli spostamenti.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte dell’OMS.

Una nota di Palazzo Chigi indica le principali novità del decreto-legge:

Gli spostamenti fino al 15 febbraio

Il decreto fissa fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, salvo in caso di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Spostamenti verso altre abitazioni

​Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è consentito tra le ore 5.00 e le 22.00 – una sola volta al giorno – spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione.

La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i minori di 14 anni, figli o comunque sui quali esercitino la potestà genitoriale, e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.

Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

La zona bianca

Con il decreto-legge viene istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.

Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

La piattaforma informativa nazionale sul Piano vaccini

Per agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19, è stata istituita una piattaforma informativa nazionale sul Piano vaccini, in linea con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

La piattaforma, informa la nota di Palazzo Chigi, é idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.

Su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

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Redazione