DPCM 24 ottobre: misure per commercio al dettaglio e ristorazione

Covid-19: con DPCM 24 ottobre 2020 sono state adottate nuove misure a contenimento del contagio. Criteri e limiti per commercio al dettaglio e ristorazione.
Pubblicato su Ottobre 25, 2020, 4:07 pm
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Considerati “l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 24 ottobre contenente le misure restrittive.

Il provvedimento riconferma l’obbligo di utilizzo delle mascherine (dispositivi di protezione delle vie respiratorie), con esclusione

  • per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità

Devono essere indossate “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto”, a meno che non sia garantita “in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.

È “fortemente raccomandato” l’utilizzo anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Restano vigenti ed operativi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Misure per le attività commerciali al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi senza restrizioni di orario a condizione che

  • sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro
  • gli ingressi avvengano in modo dilazionato
  • sia impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

In ogni caso, devono essere rispettati i protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Gli esercenti devono comunque applicare

  • i criteri di cui all’allegato 10 (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020) .
  • le misure di cui all’allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali).

Allegati 10 e 11

Le attività dei servizi di ristorazione

Il DPCM 24 ottobre prevede nuove misure per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Le misure previste:

  • restrizioni di orario: le attività sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
  • consumo al tavolo: è ora consentito per un massimo di quattro persone per tavolo (non più sei come previsto dal DPCM 18 ottobre), salvo che siano tutti conviventi.
  • ristorazione nelle strutture ricettive: resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • ristorazione con consegna a domicilio: resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • ristorazione con asporto: consentita fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • mense e catering continuativo: continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande senza limiti: restano comunque aperti gli esercizi di siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Resta ferma la vigenza di protocolli e linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Il testo del DPCM 24 ottobre 2020

Redazione