Cura Italia: le prime istruzioni applicative per le misure a sostegno del reddito

L’INPS pubblica le circolari sulle misure di sostegno al reddito previste dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”. Le istruzioni per imprese, lavoratori e professionisti.

Pubblicato su Marzo 31, 2020, 7:28 pm
10 mins [post-views]

L’INPS pubblica le circolari sulle misure di sostegno al reddito previste dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”.

Imprese e lavoratori

Con Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 l’INPS fornisce i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie a sostegno delle imprese e dei lavoratori anche in tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale, nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario

Possono chiedere le integrazioni salariali ordinarie: 

  • a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • i) imprese addette all’armamento ferroviario;
  • l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per la durata massima di 9 settimane prevista dal Cura Italia.

Il termine di presentazione delle domande con la predetta causale è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Sono previste semplificazioni per cui “non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività” e “Non è prevista per questa causale la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 95442/2016 e la scheda causale per l’assegno ordinario”.

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria

La domanda di integrazione salariale ordinaria prevista dal decreto-legge Cura Italia deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.

La CIGO sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso e “la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata”.

Vengono indicate nella circolare le modalità di richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali della sospensione della CIGS da parte dell’azienda.

Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Nella circolare vengono, altresì, precisati anche i requisiti e le procedure per richiedere l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) nonché l’Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige.

Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole

La Circolare INPS richiamal’articolo 8 della legge n. 457/1972 che prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”.

Chiarisce, dunque, che “in tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica in atto”.

La causale delle istanze è stata denominata “COVID-19 CISOA” e la prestazione è concessa secondo la disciplina ordinaria.

Alla disciplina della CISOA sono interessate “le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.

La normativa si estende, espressamente, anche a:

  • –  Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);
  • – imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;
  • – consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
  • –  imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);
  • –  imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;
  • – imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Sono escluse le cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si applica la normativa delle integrazioni salariali dell’industria.

Cassa integrazione in deroga

Stante l’emergenza sanitaria in atto, le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

La disposizione riguarda i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Potranno accedere alla prestazione le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale”.

Indennità di sostegno al reddito per lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi

Con Circolare n. 49 del 30 marzo 2020, l’INPS fornisce le “istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge Cura Italia per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione”. 

In particolare, le misure regolamentate sono

  • 1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • 2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
  • 3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  • 4. Indennità ai lavoratori del settore agricolo
  • 5. Indennità lavoratori dello spettacolo

L’indennità, viene precisato, non è coperta da contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito.

La domanda all’INPS dovrà essere presentata domanda esclusivamente in via telematica. 

Le credenziali di accesso ai servizi per le prestazioni in questione sono così indicate allo stato attuale:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nel caso in cui non sia in possesso di una delle credenziali di cui sopra, si potrà accedere ai servizi del portale Inps “in modalità semplificata” per poter comunque compilare e inviare la domanda on line; basterà inserire soltanto la prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.

Nell’impossibilità di poter accedere al portale web, si potrà contattare il servizio di Contact Center integrato (secondo le istruzioni dell’INPS) comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Sul decreto Cura Italia nel settore agricolo, leggi articolo

Redazione