GREEN PASS: DAL 15 OTTOBRE LE NUOVE REGOLE

Dal 15 ottobre entrano in vigore le nuove regole in materia di green pass nei luoghi di lavoro, che si aggiungono alle disposizioni per il trasporto e per i servizi di bar e ristorazione. Green pass per il consumo al tavolo al chiuso
Pubblicato su Ottobre 14, 2021, 7:32 pm
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La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate – (più noto come green pass) è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

La Certificazione verde attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
  • essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)

La normativa prevede disposizioni specifiche per il lavoro, il trasporto ed i servizi.

LAVORO E GREEN PASS

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

In particolare,

  • Lavoro pubblico – tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche, nonché i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a essere in possesso, da esibire su richiesta, della Certificazione verde Covid-19.
  • Lavoro privato – chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato nonché i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19.
  • Uffici giudiziari: il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Per consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo;
  • Concorsi pubblici: dal 23 luglio 2021il green pass è richiesto per partecipare ai concorsi pubblici.

TRASPORTO

Il green pass, all’interno del territorio italiano, consente di:

  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione “;
  • volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
  • entrare nelle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

ATTIVITA’ E SERVIZI

Il green pass è richiesto per:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio
    • per il consumo al tavolo,
    • se al chiuso,
    • con eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
  • spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • centri termali, esclusi gli accesi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
  • feste per cerimonie civili e religiose;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche, locali assimilati.

Ulteriori disposizioni sono state previste per il settore scuola e sanità.

(fonte DGC – Ministero della Salute)

Redazione