Approvato decreto legge emergenza Covid19: misure anche più restrittive e sanzioni

Alimentari e carburanti garantiti. Sanzioni amministrative per chi viola le misure di contenimento fino a 3.000 euro e pena fino a 5 anni di reclusione per violazione intenzionale dell'obbligo di quarantena.

Pubblicato su Marzo 24, 2020, 11:20 pm
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Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, martedì 24 marzo 2020, anche per deliberare nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID19.

Il decreto-legge approvato prevede – come anticipato dal Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa e poi da una nota di Palazzo Chigi – che, “al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso”.

L’applicazione delle misure potrà essere rimodulata secondo l’andamento epidemiologico del nuovo coronavirus, in aumento ovvero in diminuzione secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivo.

In conferenza stampa, il Premier ha precisato “La filiera alimentare sarà garantita e sarà garantito il rifornimento del carburante“, evidenziando che i continui “aggiustamenti” derivano non soltanto dall’andamento epidemiologico ma anche dalla circostanza per cui “l’Italia non ha mai affrontato problematiche di questo tipo“.

Le misure adottabili

Tra le misure adottabili, così come riportate nel comunicato, rientrano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

È previsto, in particolare, che nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa emettere proprie ordinanze per disporre misure di contenimento con.

il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa

In caso di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, anche i Presidenti delle Regioni potranno emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, nell’ambito di propria competenza.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

Sanzionato il mancato rispetto delle misure di contenimento

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Presidente del Consiglio ha anticipato l’approvazione delle seguenti sanzioni:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità;
  • nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
  • In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
  • la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

(fonte www.governo.it)

Redazione