DPCM 11 marzo: le attività ammesse e quelle sospese dal 12 al 25 marzo.

DPCM 11 marzo: non solo vendita di generi alimentari, ma consentita anche attività di vendita beni e servizi di prima necessità. L'elenco di cosa é ammesso e cosa no.

Pubblicato su Marzo 12, 2020, 12:41 am
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Come preannunciato in conferenza stampa, con DPCM 11 marzo 2020 sono state introdotte a far data da oggi 12 marzo le nuove misure in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale.

Su conferenza stampa, leggi articolo

“Quando ho adottato queste misure – che limitano anche alcune delle nostre amate libertà – ero consapevole che si trattava di un primo passo e ragionevolmente non sarebbe stato l’ultimo, che a breve sarebbe stato necessario un passo ulteriore” ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte “Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. 

L’Italia rimarrà sempre una zona unica. L’Italia protetta.”

Le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020  producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
Cesseranno di produrre effetti, ove incompatibili, le misure dei DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020.

Le attività consentite

Potranno proseguire la propria attività, garantendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di un metro,

  • Esercizi commerciali che vendono generi alimentari e di prima necessità, sia quelli “di vicinato” sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali. I prodotti di prima necessità sono individuati nell’allegato 1 (compresi anche prodotti igienico-sanitari, per l’igiene personale, per necessità degli animali domestici, ed altri di cui all’elenco sotto riportato);
allegato 1 DPCM 11 marzo 2020: attività consentite
  • Edicole
  • Tabaccai
  • Farmacie
  • Parafarmacie
  • Mense e catering continuativo su base contrattuale
  • Ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
  • Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali
  • Lavanderie, tintorie e lavanderie nindustraili;
  • Servizi di pompe funebri ed attività connesse

Restano garantiti:

  • Servizi bancari, finanziari, assicurativi
  • attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

Le attività sospese

Sono sospese

  • le attività commerciali al dettaglio non ricomprese in quelle di cui sopra
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)
  • attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)

Chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari

Il testo del decreto

Di seguito il testo del decreto, con le misure anche nell’ambito lavorativo e dei trasporti: 

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 
  6.  per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  7. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Redazione