DPCM 22 MARZO. Attività sospese e non. Le raccomandazioni per le attività professionali

Approvato il DPCM 22 marzo 2020, con l'elenco delle attività non sospese. Le raccomandazioni per le attività professionali e divieto di spostamento.

Pubblicato su Marzo 22, 2020, 11:05 pm
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Come anticipato nella serata di ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da domani 23 marzo fino al 3 aprile saranno vigenti nuove misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

Approvato, dunque, il DPCM 22 marzo 2020, con l’elenco effettivo delle attività non sospese.

Sull’intero territorio nazionale sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del decreto stesso.

Le attività consentite (codice ATECO e descrizione)

  • 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • 03 Pesca e acquacoltura
  • 05 Estrazione di carbone
  • 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
  • 10 Industrie alimentari
  • 11 Industria delle bevande
  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
  • 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • 16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
  • 17 Fabbricazione di carta
  • 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • 20 Fabbricazione di prodotti chimici
  • 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
  • 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
  • 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione
  • e il controllo dell’elettricità
  • 28.3 fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
  • 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e
  • accessori)
  • 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e
  • accessori)
  • 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
  • 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
  • 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • 37 Gestione delle reti fognarie
  • 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • 42 Ingegneria civile
  • 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
  • 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
  • 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili
  • agricoli, inclusi i trattori
  • 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
  • 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per
  • riscaldamento
  • 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • 51 Trasporto aereo
  • 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • 53 Servizi postali e attività di corriere
  • 55.1 Alberghi e strutture simili
  • j (DA 58 A63) Servizi di informazione e comunicazione
  • K (da 64 a66) Attività finanziarie e assicurative
  • 69 Attività legali e contabili
  • 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • 72 Ricerca scientifica e sviluppo
  • 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • 75 Servizi veterinari
  • 80.1 Servizi di vigilanza privata
  • 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
  • 82.20.00 Attività dei call center
  • 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • 85 Istruzione
  • 86 Assistenza sanitaria
  • 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
  • 88 Assistenza sociale non residenziale
  • 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

L’elenco può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le imprese le cui attività sono sospese completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ FLOROVIVAISTICHE

Le attività professionali

Le attività professionali non sono sospese, fermo restando le raccomandazioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 per le quali

  • a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • c)siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

Divieto di spostamento

Il monito “Restate a casa” trova piena applicazione nella disposizione che prevede l’assoluto divieto di spostamento:

è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Ulteriori disposizioni. Deroghe per le attività non ricomprese in allegato 1.

Il DPCM 22 marzo dispone alcune eccezioni alle sospensione delle attività non ricomprese nell’allegato 1: “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”.

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, secondo la procedura espressamente prevista.

Sono, comunque, consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, ferma restando la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto.

Resta consentita dalla normativa che entrerà in vigore il 23 marzo l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari ed ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Non si fermano le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Stessa disposizione per le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio in merito alle nuove misure, leggi articolo

Redazione