Firmato il DPCM 8 marzo: in “zona rossa” Lombardia e 14 province. Eventi e ristorazione: limiti ed orari.

Firmato il DPCM 8 marzo; misure urgenti per contenere il diffondersi del virus COVID-19. Misure in Lombardia e in 14 province: ristoranti e bar fino alle 18. Le misure sull'intero territorio nazionale.

Pubblicato su Marzo 07, 2020, 11:47 pm
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Firmato nella notte il decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri contenente ulteriori misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

La c.d. zona rossa si allarga a tutta la Regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,Vercelli e Alessandria.

Le misure in Lombardia e nelle 14 province

In questi territori sono state previste alcune misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Sarà vietato ogni spostamento delle persone fisiche (evitare il termine utilizzato) in entrata e in uscita dai suddetti territori, nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (non più il termine emergenza inizialmente apparso in bozza) o per motivi di salute.

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C é fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

E’ stato disposto il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena o positivi al virus Covid-19.

Queste ultime due disposizioni valgono per tutto il territorio nazionale.

Eventi, manifestazioni, cerimonie e attività ricreative

Il DPCM prevede che siano sospesi

  • Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, salvo che siano a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico o che si tratti di sedute di allenamento di atleti professionisti e che le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, effettuino i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
  • Tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
    • A titolo d’esempio, sono sospesi gli eventi ed ogni attività in cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
  • Le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Resteranno chiusi

  • i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • gli impianti nei comprensori sciistici.

La ristorazione e i bar

Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In caso di violazione sarà prevista la sanzione della sospensione dell’attività.

a distanza di un metro nei ristoranti

Saranno consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui sopra, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Anche in questo caso alla violazione seguirebbe la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

In caso di impossibilità a mantenere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.

Esercizi commerciali

In Lombardia e nelle 14 province sopra indicate, nelle giornate festive e prefestive dovranno restare chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.

Nei giorni feriali, il gestore dei suddetti esercizi dovrà comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.

Faranno eccezione le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Misure di contrasto sull’intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sul’intero territorio nazionale sono imposte misure (valide anche per le zone “rosse se non previste misure più rigorose) tra le quali la sospensione di

  • congressi, riunioni, meeting o eventi sociali in cui é coinvolto personale sanitario od incaricato a servizi pubblici essenziali;
  • manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, sia all’aperto sia al chiuso;
  • attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
  • apertura di musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

La ristorazione ed il bar al di fuori della zona rossa

Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar senza limiti di orario come invece previsto in Lombardia e nelle 14 province, con obbligo sempre, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In caso di violazione sarà prevista la sanzione della sospensione dell’attività.

a distanza di un metro nei ristoranti

Si raccomanda fortemente alle attività commerciali diverse da quelle di cui sopra che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Anche in questo caso alla violazione seguirebbe la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Ulteriori misure e raccomandazioni

Nel DPCM si raccomanda di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; in particolare agli anziani o alle persone affette da patologie croniche o multimorbilità é consigliato di restare a casa evitando comunque luoghi affollati.

I luoghi di culto restano aperti, ma sono vietate le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

La validità delle disposizioni decorrono dall’8 marzo fino al 3 aprile 2020.

Cessano gli effetti e quinsi sono abrogati i decreti 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020.

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Redazione