Indennizzi per influenza aviaria: prorogato il termine per la domanda

Prorogato il termine per la domanda sugli indennizzi per i danni determinati dall'influenza aviaria 2017-18 a sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

Pubblicato su Marzo 11, 2020, 8:12 pm
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L’Agea, di concerto con il Mipaaf, ha disposto la proroga del termine di presentazione delle domande per gli indennizzi per l’influenza aviaria, termine inizialmente indicato proprio nella data odierna 11 marzo.

Potrà essere presentata, quindi, entro il prossimo 16 aprile la domanda sugli indennizzi per i danni determinati dall’influenza aviaria a sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

Ragione della proroga è lo stato di emergenza sanitaria dovuta alCovid-19 e con essa le ampie ricadute che si stanno determinando anche nel settore agroalimentare.

“In questo momento di grande difficoltà, il nostro compito è affrontare immediatamente le criticità, semplificare e snellire la burocrazia che pesa sulle imprese agricole, garantire liquidità alle imprese”, ha dichiarato la Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova. “Per questo, di concerto con Agea abbiamo immediatamente colto le richieste del settore e delle associazioni di categoria. La difficoltà del settore agricolo è evidente e bisogna fare di tutto per allentare la morsa che stringe imprese e lavoratori”.

Le domande di indennizzo

Ricordiamo che il decreto ministeriale n. 383 del 15/01/2020 ha disposto misure eccezionali di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame in Italia, applicabili alle seguenti categorie merceologiche: Pollo, Faraona, Anatra, Gallina ovaiola, Pollastra, Cappone, Pulcino e Tacchino ed alle uova, da consumo e da cova, del genere Gallus.

termine entro il 16 aprile per indennizzi aviaria

Gli indennizzi seguono la situazione emergenziale avvenuta tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018, quando in alcune regioni del nord Italia sono stati riscontrati e notificati alla Commissione Europea 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.

Al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia, furono necessarie misure sanitarie tra cui l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione.

Fino al nuovo termine del 16 aprile possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni

  • a) le imprese produttrici di uova da cova;
  • b) le imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
  • c) le imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui all’art. 1;
  • d) i centri d’imballaggio di uova.

Gli indennizzi saranno rapportati ai danni subiti, che dovranno essere dichiarati e documentati, riferiti in particolare

  • a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;
  • b) al numero di pulcini soppressi;
  • c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
  • d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
  • e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard;
  • f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.
Redazione