Le misure per bar e ristoranti dal 7 gennaio

Decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1: operative da oggi 7 gennaio 2021 le nuove misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato su Gennaio 07, 2021, 5:03 pm
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Sono operative da oggi 7 gennaio 2021 le nuove misure previste dal decreto legge approvato il 4 gennaio scorso che ha introdotto ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1).

Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale è vietato spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Resta invariata anche dal 7 gennaio l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze (coprifuoco dalle 22 alle 5, divieto di assembramento, …).

Riaprono, dunque, i bar e i ristoranti delle zone gialle fino alle ore 18; successivamente fino alle 22 è consentita soltanto l’attività per asporto e consegna e domicilio.

Zona arancione il 9 e 10 gennaio

Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale si applicano le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020).

Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

I bar e i ristoranti potranno effettuare soltanto servizio per asporto e consegna a domicilio.

Le misure in zona rossa

Il decreto legge ha disposto che dal 7 gennaio fino al 15, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune.

Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. 

A questo proposito, la norma ha rivisto i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

Ulteriori misure dal 7 gennaio

Il decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 05 gennaio 2021,  all’art. 4 dispone sulla progressiva ripresa dell’attività scolastica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 % degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Infine, l’art. 5 detta le disposizioni per l’espressione del consenso alla somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

ZONA ARANCIONE O ROSSA? VADEMECUM DEL DECRETO NATALE

Redazione