Programmi annuali di produzione DM 18321/12: proroga dei termini per il 2020

DM 30.1.2020 n. 6514<<. il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, individuato dall’art. 2 del Decreto ministeriale n. 18321/2012, è prorogato per rischi di disallineamenti

Pubblicato su Gennaio 31, 2020, 1:46 pm
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Con DM 30.1.2020 n. 6514 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto la proroga del termine stabilito dall’art. 2 del DM del 9 agosto 2012 n. 18321 recante “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni”.

Ai sensi dell’art. 1 DM 18321/2012, infatti,  “Gli operatori che, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, hanno notificato l’inizio della propria attività, sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 nonché agli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente Decreto.

È l’articolo 2 a fissare il termine entro cui provvedere all’adempimento di cui sopra: Entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attività o di variazione, l’operatore provvede ad inserire nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informativi regionali, di cui all’art. 1 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti Programmi Annuali:

  • a) il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali, di seguito denominato PAPV, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall’art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (Allegato I);
  • b) il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, di seguito denominato PAPZ, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità (Allegato II);
  • c) il Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura, di seguito denominato PAPA, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d’acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009 (Allegato III);
  • d) il Programma Annuale delle Preparazioni, di seguito denominato PAP, contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione come definita all’art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/2007 (Allegato IV);
  • e) il Programma Annuale delle Importazioni, di seguito denominato PAI, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da Paesi terzi (Allegato V).

Sono esentati coloro i quali svolgono esclusivamente attività per conto di terzi.

Per il 2020 è stata concessa una proroga: il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione, individuato dall’art. 2 del Decreto ministeriale n. 18321/2012, è prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2020.

Ciò è motivato dall’adozione del fascicolo aziendale in modalità grafica da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che ha comportato il riposizionamento dei limiti catastali con conseguente ridefinizione della consistenza territoriale per ciascuna azienda agricola.

La nuova consistenza territoriale riportata nei fascicoli aziendali in modalità grafica potrebbe determinare disallineamenti con i dati presenti nella notifica di attività biologica, impedendo di fatto l’inserimento nel Sistema informativo biologico – SIB delle informazioni previsionali riguardanti i programmi annuali di produzione.

Redazione