È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L29 del 28 gennaio 2021 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione del 27 gennaio 2021, per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate e il periodo di applicazione delle misure temporanee.
Il provvedimento, che modifica il recente Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, è la risposta al perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Proprio per il suo carattere di urgenza e temporaneità, si applica a decorrere dal 2 febbraio fino al 1° luglio 2021.
La procedura di adozione di misure temporanee per i controlli ufficiali
Il Regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri.
La stessa norma conferisce alla Commissione europea il potere di adottare misure temporanee necessarie per contenere i rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante e il benessere degli animali, qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.
La prima disposizione d’urgenza: il Regolamento di esecuzione 2020/466
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, in vigore dal 1° aprile 2020, ha introdotto misure in via eccezionale, consentendo, in particolare, agli Stati membri di adottare misure temporanee relative ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali durante l’emergenza pandemica.
Già in quell’occasione, infatti, la Commissione europea ha ritenuto che “l’attuale crisi connessa alla malattia da coronavirus (COVID-19) rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell’UE”.
Gli Stati membri hanno informato la Commissione che permangono problematiche causate dall’emergenza sanitaria e si protrarranno oltre il 1° febbraio 2021:
- gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo,
- difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali riguardanti gli spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione,
- difficoltà di organizzazione di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei controlli ufficiali.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 aveva previsto la possibilità di affidare l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a persone fisiche specificamente autorizzate, fino al 1° agosto 2020.
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/83 ed il nuovo termine
Tenuto conto della situazione attuale, in considerazione che si presuma che le disfunzioni possano durare mesi, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/83 appena pubblicato reintroduce tale deroga applicandola fino al 1° luglio 2021.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 è così modificato:
Articolo 3: In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
Tali persone agiscono in modo imparziale e non presentano alcun conflitto di interessi per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali da esse effettuati.»
Le misure saranno, dunque, applicabili fino al 1° luglio 2021 (a modifica così dell’art. 6).