Entra oggi, 1 aprile 2020, in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione relativo alle “misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19).
Le misure si applicheranno fino al 1° giugno 2020.
Il regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 31 marzo 2020, adotta, quindi, misure temporanee ed in via eccezionale in concomitanza dell’attuale pandemia.
La motivazione delle misure temporanee
Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina, allo stato, l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri, conferendo alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, le opportune misure temporanee necessarie per contenere, tra gli altri, rischi sanitari nel caso in cui disponga di “prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro”.
La Commissione ha precisato, dunque, che “l’attuale crisi connessa alla malattia da coronavirus (COVID-19) rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell’UE”.
In aderenza anche alle recenti raccomandazioni delle principali Organizzazioni mondiali dei settori interessati (OMS, FAO e OMC), la Commissione ha evidenziato che “nella situazione attuale, il corretto funzionamento del mercato unico non dovrebbe essere compromesso” e che “gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a garantire la circolazione delle merci”.
La normativa in materia e le difficoltà attuali
Si ricorda che il regolamento (UE) 2017/625 impone che gli Stati membri siano tenuti a istituire un sistema di controllo composto disponendo di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo efficiente ed efficace.
Le misure disposte dagli Stati membri per contrastare il contagio da Covid-19, tra cui restrizioni della circolazione, hanno comportato una riferita compromissione della capacità di impiegare personale adeguato per i predetti controlli ufficiali: “Le difficoltà sorgono in particolare per quanto riguarda l’esame clinico degli animali, determinati controlli sui prodotti di origine animale, sulle piante e sui prodotti vegetali nonché sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale, e le prove sui campioni nei laboratori ufficiali designati dagli Stati membri”.
La normativa UE (direttive 64/432/CEE, 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE, 91/68/CEE, 92/65/CEE, 2006/88/CE, 2009/156/CE e 2009/158/CE) impone, del resto, che le partite di animali vivi e di materiale germinale debbano essere accompagnate dai certificati sanitari originali in tutti i loro movimenti tra gli Stati membri.
L’emergenza e le misure emergenziali possono impedire di operare conformemente alla predetta legislazione UE, per cui è sorta la necessità di autorizzare in via temporanea “un’alternativa alla presentazione dei certificati e attestati ufficiali originali in formato cartaceo, tenendo conto dell’uso da parte degli utenti registrati del sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (12) e dell’attuale incapacità tecnica di Traces di rilasciare certificati elettronici conformemente al suddetto regolamento di esecuzione”.
La finalità delle misure eccezionali
Questa alternativa, si legge nella premessa del regolamento, dovrebbe soddisfare diverse concomitanti necessità:
- lasciare impregiudicato l’obbligo degli operatori a norma del regolamento (UE) 2017/625 di presentare documenti originali, quando tecnicamente fattibile;
- evitare gravi rischi per la salute del personale delle autorità competenti, senza compromettere la prevenzione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante derivanti da animali, piante e relativi prodotti e senza compromettere la prevenzione dei rischi per il benessere degli animali;
- garantire il corretto funzionamento del mercato unico, sulla base della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.
Per questi motivi, la Commissione Europea ha adottato il citato Regolamento, oggi in vigore, con il quale stabilisce misure temporanee necessarie per contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali, al fine di far fronte a gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri in considerazione della crisi connessa alla COVID-19.
Gli Stati membri che desiderano applicare le misure temporanee in vigore da oggi fino al primo giugno devono dare informativa alla Commissione e agli altri Stati membri di ciò e delle misure adottate per porre rimedio alle difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in conformità del regolamento UE.
Le misure urgenti e temporanee sui controlli ufficiali in vigore dal 1 aprile al 1 giugno 2020
Ai sensi dell’Articolo 3 del Regolamentodi esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione “In via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione di tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali.”
L’azione deve essere imparziale in assenza di alcun conflitto di interessi.
Recependo le richieste di cui sopra, la normativa temporanea prevede che (art. 4)“I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale mediante un controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di tali certificati o attestati originali, o su un formato elettronico del certificato o dell’attestato elaborato e trasmesso in Traces” con dichiarazione che attesti che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile.
Nell’effettuare tali controlli ufficiali e altre attività ufficiali, l’autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati, in via eccezionale:
- a) nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’autorità competente su base temporanea;
- b) nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.
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Il testo del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione