Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021 il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 42 contenente misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
La norma è intervenuta a riparare con urgenza l’abrogazione contenuta nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
Che si tratti di vera e propria urgenza riparatrice lo si legge nel preambolo del decreto legge, ravvisandosi una “straordinaria necessità ed urgenza” di impedire che “rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori”.
Il primo comma dell’art. 18 del decreto legislativo 27/2021 viene modificato, per cui nel combinato disposto delle due norme, sono ora abrogate:
- 1. legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22.
- 2. legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 283 del 1962, ma fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
- 3. DPR 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 283/1962 ss.mm.
Salve, dunque, le tutele sanzionatorie penali ed amministrative contro gli illeciti alimentari.