Decreto “Cura Italia”: sostegno del lavoro per imprese, professionisti e lavoratori. Settore agricolo e pesca

Pubblicato il decreto legge Cura Italia: proroghe, indennità e previsioni a sostegno del lavoro. Il settore agricoltura e pesca

Pubblicato su Marzo 18, 2020, 1:45 pm
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Pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, più noto come “Cura Italia” in Gazzetta Ufficiale, ed. straordinaria, n. 70/2020 del 17 marzo.

Finalità del provvedimento legislativo è contenere gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo anche misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese.

Il decreto contiene anche disposizioni relative anche alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza.

Il decreto Cura Italia è legge da ieri, 17 marzo 2020, giorno della sua pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La pubblicazione ci rende possibile esaminare le disposizioni di interesse anche alla materia agro-alimentare, avendo preferito evitare informazione su previsioni e bozze, pur autorevolissime.

Tutela dei lavoratori

Esaminiamo in questo articolo, le misure a sostegno del lavoro, con riferimento in particolare al settore agricolo e pesca.

L’art. 16 del decreto legge prevede misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività fino al termine dello stato di emergenza.

Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

utilizzo di mascherine filtranti anche prive del marchio CE

Viene introdotta un deroga significativa, volta al reperimento di un maggior numero di mascherine: è autorizzato l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE  prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio (come da precedente art. 15 sulle Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale).

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile (art. 39).

Misure a sostegno del lavoro

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,  per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Sono previste, inoltre, procedure semplificate in deroga ai limiti previste dalla normativa vigente, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Stabiliti inoltre termini per la presentazione della domanda.

Per le aziende già in trattamento di integrazione salariale straordinario o che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinari, è possibile presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui sopra per un periodo non superiore a nove settimane.

Saranno così dispensate dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedimentali previsti in materia dalla normativa vigente.

In particolare per il Settore agricolo e pesca

È stata inserita nel decreto Cura Italia (art. 22) una forma di tutela residuale per datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Le Regioni e Province autonome potranno riconoscere, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

misure nel settore agroalimentare

Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Ai sensi dell’art. 32, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è stato prorogato al 1° giugno 2020.

Peraltro, all’art. 30 è prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno cinquanta giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità il mese di marzo pari a 600 euro.

Riduzione dell’orario di lavoro e sostegno ai lavoratori. Permessi legge 104/92

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato o del settore pubblico o iscritti in via esclusiva alla Gestione separata potranno fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito.

L’indennità è estesa anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

sostegno ai genitori lavoratori

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Non si applica il limite di età in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro, sempre per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le disposizioni prevedono esattamente le specifiche per ciascun settore (art. 23 e segg.).

È possibile (art. 24) incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito ai sensi della legge n. 104/92 limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

Disposti dal decreto legge i bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato.

Misure urgenti per il lavoratore “in quarantena” o con disabilità grave o rischio da immunodepressione

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti dapatologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Altre indennità

Sono inoltre riconosciute le seguenti indennità, secondo le previste modalità di concessione del beneficio con monitoraggio del rispetto del limite di spesa:

  • per il mese di marzo indennità di € 600 in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (art. 27);
  • indennità una tantum per il mese di marzo pari a € 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28);
  • per il mese di marzo indennità di € 600 in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASPI (art. 29);
  • per il mese di marzo indennità di € 600 in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità il mese di marzo pari a 600 euro (art. 30).

Il decreto legge stabilisce la non cumulabilità delle indennità.

Proroghe e sospensione termini a sostegno delle imprese e dei datori

Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020.

Prorogati di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

L’art. 35, del resto, prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi  previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Fondo per il reddito di ultima istanza

Il decreto legge prevede in particolare alcune misure correlate all’INAIL con contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari che saranno oggetto di separato approfondimento.

Anche sul Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, previsto all’art.44 per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria riserviamo un approfondimento anche all’esito del previsto decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 16 aprile 2020.

Licenziamenti e recesso del datore

L’art. 46 del decreto legge Cura Italia dispone che dal 17 marzo 2020 è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti.

Durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Sulle misure Cura Italia a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e a sostegno finanziario alle imprese colpite dall’epidemia di COVID-19, vedi articolo 
Redazione