Distretti del cibo e Distretto Xylella: primi bandi nazionali. Disponibili trenta milioni di euro.

Entro il 17 aprile ore 16 le domande per le agevolazioni di cui ai bandi Distretti del cibo e Distretto Xylella

Pubblicato su Febbraio 18, 2020, 7:20 pm
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Al via il primo bando nazionale per il finanziamento dei Distretti del cibo, che furono istituiti con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, come nuovo modello di sviluppo ed opportunità per il settore agroalimentare in Italia.

Parte anche il primo bando nazionale per il finanziamento di contratti di Distretto nell’area colpita da Xylella, secondo le disposizioni di cui alle leggi di bilancio 2018 e 2019.

Le dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

La Ministra Teresa Bellanova, impegnata in Sicilia in incontri e visite istituzionali, ha così dichiarato: “Investiamo nella progettazione territoriale per favorire la crescita dell’Italia. Dobbiamo sbloccare energie e investimenti. L’agricoltura e l’agroalimentare sono un motore di idee, progetti, nuovi posti di lavoro. Di futuro.

Abbiamo lavorato con le Regioni – ha proseguito il Ministro – per mettere a punto un bando, il primo, che dia stimolo a una nuova stagione dei distretti del cibo. C’è molto interesse e fermento in tutti i territori, già questa è una scommessa vinta. L’Italia può essere un laboratorio di buone pratiche, investendo sull’economia circolare, sulla ricerca e su formule più forti di collaborazione tra agricoltori, allevatori, imprese di trasformazione e istituzioni. Noi ci siamo e vogliamo accompagnare questo sviluppo“.

Requisiti dei “soggetti beneficiari”

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i Soggetti beneficiari devono:

  • a) avere una stabile organizzazione in Italia;          
  • b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
  • c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  • d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • f) non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  • g) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Per le imprese non residenti nel territorio italiano è richiesta, oltre ai predetti requisiti, una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza (risultante dall’omologo registro delle imprese); la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse.

Le domande di accesso alle agevolazioni

Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere redatte secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed i relativi allegati.

domande fino al 17 aprile 2020 ore 16,00

Possono essere presentate (a mezzo posta o a mani, secondo le specifiche indicate) fino al 17 aprile 2020 entro le ore 16.00, pena l’irricevibilità.

La domanda, infatti, può essere trasmessa dal Soggetto proponente mediante:

  • invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI 3), via XX Settembre n. 20, 00187 Roma”; OD IN ALTERNATIVA
  • consegna in busta chiusa al Ministero previa richiesta di appuntamento. Contestualmente alla consegna sarà rilasciato un protocollo di ricezione da parte dell’Amministrazione.

In entrambi i casi “la documentazione dovrà pervenire su supporto informatico (chiavetta USB o supporto similare) e i file ivi contenuti dovranno avere le seguenti caratteristiche: i documenti di tipo testuale dovranno pervenire firmati a mano in formato .pdf o digitalmente con estensione.p7m o .pdf. Oltre a tale file si chiede l’invio dei file sorgente (Word, Excel e simili) al fine di una migliore gestione interna dei dati. Gli elaborati grafici (eventuali mappe, cartografie, immagini, ecc.) dovranno pervenire in formato .pdf.”

Avvertenza

È fondamentale rispettare i requisiti formali della domanda nonché le modalità di presentazione della medesima; diversamente non sarà ritenuta valida.

Per le indicazioni per la partecipazione alle agevolazioni, si raccomanda di leggere attentamente il bando di interesse nonché l’avviso n. 10898/2020 per i contratti di Distretto del cibo e l’avviso n.  10900/2020 per il contratto di distretto Xylella e comunque di consultare il sito del MIPAAF anche per l’estrazione dei documenti relativi.

Le finalità dei Contratti di distretto del cibo e Contratto di distretto Xylella.

Il Contratto di distretto di cibo “ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari”.

agevolazioni anche per il distretto Xylella

Al Contratto di distretto Xylella si aggiunge lo scopo di “realizzare un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità”.

Risorse disponibili

Ammontano a 18 milioni di euro le risorse disponibili per il finanziamento in conto capitale per il bando dei distretti del cibo e a 13 milioni di euro per il distretto Xylella. Quest’ultimo utilizza fondi diversi rispetto allo stanziamento di 300 milioni di euro del Piano approvato di recente in Conferenza Stato-Regioni.

Nel caso in cui la richiesta di fondi dovesse superare la disponibilità, è previsto un tetto massimo al contributo a fondo perduto per singolo programma di investimenti pari a 2,5 milioni di euro.

I bandi prevedono una procedura di valutazione comparativa, e non a sportello come avviene per i contratti di filiera.

Approfondimento

I Distretti del cibo sono stati istituiti dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, per contribuire ad accrescere e rilanciare le filiere e complessivamente i territori nel contesto nazionale.
Ulteriori obiettivi dei Distretti del cibo sono la sicurezza alimentare, la riduzione dello spreco alimentare, la diminuzione dell’impatto ambientale delle produzioni e la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.

I Distretti del cibo sono stati istituiti dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017, per contribuire ad accrescere e rilanciare le filiere e complessivamente i territori nel contesto nazionale.
Ulteriori obiettivi dei Distretti del cibo sono la sicurezza alimentare, la riduzione dello spreco alimentare, la diminuzione dell’impatto ambientale delle produzioni e la salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.

Si definiscono distretti del cibo, ai sensi della legge n. 205/2017 (art. 1 comma 499):

  • a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché’ dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché’ da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
  • d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché’ da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
  • e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
  • f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall’integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
  • g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
  • h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché’ per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

Sono le Regioni e le Province autonome di appartenenza che provvedono all’individuazione dei distretti del cibo e quindi alla comunicazione al Mipaaf, a cui è affidata la gestione del Registro nazionale dei Distretti del Cibo.

Per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni di cui ai contratti di distretto, legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 66.

I criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei predetti interventi sono stati definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7775/2019.

Redazione