Fase 2 e sicurezza dei lavoratori: trattamento dei dati, sanificazioni e DPI.

Riapertura delle attività produttive e commerciali. La sicurezza dei lavoratori e la normativa privacy. La programmazione del lavoro.

Pubblicato su Maggio 02, 2020, 12:17 am
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L’imminente riapertura graduale delle attività produttive e commerciali, secondo il programma elaborato per la c.d. Fase 2, prevede il rispetto del Protocollo di sicurezza dei lavoratori per contenere il contagio da SARS-coV-2.

Sono stati, infatti, elaborati una serie di protocolli di sicurezza, al fine di tutelare i lavoratori, gli utenti ed i consumatori.

Grande attenzione viene rivolta alla complessa normativa di prevenzione dei rischi sul lavoro integrata dalle disposizioni per l’attuale emergenza sanitaria, a cui devono aggiungersi anche le ulteriori misure di contenimento laddove l’attività sia aperta al pubblico ovvero abbia ad oggetto gli alimenti.

Le misure per la sicurezza dei lavoratori

Il Protocollo di sicurezza dei lavoratori siglato da Governo, sindacati ed imprese il 14 marzo indica le misure atte a garantire la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro durante l’attuale emergenza sanitaria Covid-19.

Il protocollo è stato integrato il 24 aprile scorso, ed inserito nel testo del DPCM 26 aprile 2020 all’allegato 6, di cui si riporta una sintesi.

Informazione

L’azienda deve fornire adeguata ed esaustiva informativa, a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda, delle disposizioni delle Autorità, anche consegnando e/o affiggendo depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali. 

Tra le informazioni per la sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle sul corretto utilizzo dei DPI, devono indicarsi:

  • L’obbligo di restare presso il proprio domicilio con febbre oltre 37.5 o con altri sintomi influenzali, contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
  • L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.
  • L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda, ed in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
  • L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di restare ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori, può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se questa è superiore ai 37,5°, non è consentito l’accesso ed è disposto l’isolamento momentaneo con utilizzo della mascherina. Chiunquesi trovi in tale condizione non deve recarsi in Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni.

L’accesso in azienda è precluso, inoltre, al lavoratore e a chiunque intenda fare ingresso in azienda se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica  da  cui risulti  la  “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione territoriale di competenza.

Il trattamento dei dati personali

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

Le indicazioni sono:

  • rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito; è possibile identificare l’interessato e registrarne la temperatura solo per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 
  • fornire l’informativa – anche oralmente – sul trattamento dei dati personali, omettendo eventualmente le informazioni di cui l’interessato è già in possesso.
  • definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi se non per specifiche previsioni normative (tra cui la richiesta da parte dell’Autorità per la ricostruzione dei contatti a rischio);
  • in caso di isolamento per superamento della temperatura o mancato accesso per sintomi, assicurare la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Quanto ai contenuti dell’informativa, si indicano alcuni elementi:

  • finalità del trattamento: prevenzione dal contagio da COVID-19;
  • base giuridica: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM  11 marzo 2020;
  • durata dell’eventuale conservazione: termine dello stato d’emergenza;

Anche l’eventuale autodichiarazione – attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19 – rientra nella disciplina sul trattamento dei dati personali.

A tal fine, il suggerimento è di raccogliere soltanto i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio.

Pulizia e sanificazione in azienda 

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Bisogna garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

In virtù dell’art. 1 del DM Industria 7 luglio 1997, n. 274, per gli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82,

  • sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  • (omissis disinfestazione e derattizzazione)
  • sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore

Per l’esercizio di attività di sanificazione è necessaria la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art.2, 3 c. del citato DM 274/97, nonché la presenza del preposto alla gestione tecnica.

L’attività imprenditoriale di sanificazione (come per la derattizzazione e la disinfestazione), dunque, può essere svolta soltanto da imprese autorizzate e per tale attività iscritte.

In caso di Covid-19

In caso di presenza di una persona positiva al virus SARS-coV-2 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, è inoltre necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, sempre ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.  

Le indicazioni di cui alla circolare Ministero della Salute 5443/2020

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.        Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia.           

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.      Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.          Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.       

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.     La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.    Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Il bonus sanificazione

Il decreto legge 17.3.2020 n. 18 “Cura Italia” all’art. 64 ha previsto il cd. bonus sanificazioneAllo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione e’ riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020″.

Per la sanificazione é obbligatorio rivolgersi a ditte esterne?

Da quanto sopra indicato, è chiaro che se ci si rivolge a ditte esterne per le operazioni di sanificazione, le imprese di pulizia devono essere autorizzate all’attività di sanificazione.

Se la normativa – anche locale – non prevede diversamente, l’attività di sanificazione può essere eseguita anche “in proprio”, purché nel rispetto degli standards previsti anche a tutela di chi la esegue (formazione specifica e dispositivi di sicurezza).

Alcune Regioni indicano espressamente la procedura al riguardo.

La Regione Toscana, ad esempio, precisa che “Se si sceglie di far eseguire la sanificazione a una ditta specializzata, sarà questa a rilasciare una certificazione della avvenuta sanificazione”.

In caso contrario, “basta l’autocertificazione”.

Gli adempimenti per la procedura di sanificazione, come previsti dalla predetta circolare 5543, “devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020“.

Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

È raccomandata la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

Il protocollo indica espressamente il favore per la preparazione da part  dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.

… e Dispositivi di protezione individuale

Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Tenuto conto delle disponibilità in commercio,  le mascherine dovranno essere utilizzate  in  conformità a  quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, ma in caso di difficoltà  di approvvigionamento per evitare la diffusione del virus potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.

L’art. 30 del decreto legge 8.4.2020 n. 23 ha esteso il credito d’imposta anche per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, oltre che per la sanificazione degli ambienti.

Sicurezza dei lavoratori ed organizzazione aziendale

Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori

L’accesso di fornitori esterni deve essere regolamentato attraverso una specifica programmazione, ovvero l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi; non è consentito l’accesso agli uffici per alcun motivo.

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantendo una adeguata pulizia giornaliera.

Anche l’accesso ai visitatori, a tutela della sicurezza dei lavoratori, deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

Ove presente un servizio di trasporto (navetta) organizzato dall’azienda, deve essere garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Gestione di spazi comuni

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Il datore deve provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi e garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti dei locali mensa e delle tastiere dei distributori automatici.

Turnazione, trasferte e smart working

Le imprese, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, potranno

  • disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile   il funzionamento mediante il ricorso al lavoro a distanza
  • procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione per diminuire al massimo i contatti 
  • utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che lo consentano
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali, anche in deroga, che riguardino l’intera  compagine  aziendale,  anche  con  opportune rotazioni

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

Gestione entrata-uscita dei lavoratori. Riunioni e formazione

Il datore deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali, garantendo la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza.

Nell’impossibilità di collegamento a distanza, le riunioni necessarie ed urgenti dovranno svolgersi con riduzione al minimo della partecipazione necessaria, garanzia del distanziamento interpersonale e adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni; la formazione può essere svolta soltanto a distanza. 

Medico competente e RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro ed RLS (Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza) / RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale).

Segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Allo stesso modo cura gli adempimenti per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19.

A tal proposito si evidenzia che con Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 sono state fornite le Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Le imprese che esercitano attività di produzione/trasformazione o commercio di alimenti dovranno attenersi altresì alle disposizioni che integrano le norma sulla sicurezza alimentare.

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Redazione