I rifiuti agricoli. 1. La vita di un Prodotto

Il primo articolo della serie di approfondimenti dedicata ai rifiuti agricoli descrive uno spaccato della vita del prodotto. La classificazione dei rifiuti.

Pubblicato su Aprile 27, 2020, 11:34 pm
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Con questo articolo avviamo una serie di approfondimenti sui rifiuti agricoli.

Qualunque prodotto ha lo scopo fondamentale di soddisfare un bisogno, secondo due principali modalità

  • in modo diretto quando viene consumato dal produttore;
  • in modo indiretto quando viene commercializzato.

Nella seconda e più comune ipotesi, si interpone una fase estremamente delicata che è quella del mercato.

La domanda e l’offerta nella vita del prodotto

Il mercato assume una dimensione fondamentale, in quanto orienta la produzione, intesa come tipo, quantità e qualità.

Ne determina anche il prezzo, e quindi l’opportunità e la convenienza di produrre un determinato bene.

La legge che condiziona il mercato è quella non scritta, ma con valenza mondiale, dell’incontro tra domanda e offerta.

È la domanda a condizionare l’offerta, quindi la produzione, che pertanto deve sempre tenerne conto, nei suoi due aspetti quantità e qualità.

Mentre la quantità è facilmente misurabile, non altrettanto dicasi per la qualità.

Su questo aspetto giocano alcuni che si ritengono furbi, che ben presto vengono smascherati dalle esigenze del consumatore che ne influenzerà l’offerta, fino alla svalutazione.

Il consumo é fine vita del prodotto?

Il consumo sarà l’ultima fase della vita del prodotto, con il soddisfacimento del bisogno.

Con riferimento ai prodotti alimentari, si potrebbe individuare la tavola come fine vita.

Contrariamente a quanto ritenuto nel passato, purtroppo non lontanissimo, considerare il consumo come la fine di un bene è un grave errore.

La legge della conservazione ci ricorda infatti che in natura nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.

Per questo basilare principio, quello che definiamo consumo in realtà genera una trasformazione.

Rifiuti: smaltimento o materia prima seconda

Il prodotto di tale processo costituisce quello che viene definito rifiuto.

Rifiuto che può essere di natura solida, liquida o gassosa.

Ed é poi destinato solitamente al definitivo smaltimento oppure, per i più oculati, a divenire materia prima seconda, materia che a sua volta riapre il ciclo produttivo.

Il problema dello smaltimento è relativamente giovane, nel senso che esso nasce con l’era industriale e chimica.

Il rifiuto generato da prodotti naturali, tra cui quelli consumati a tavola, è a propria volta un composto organico e come tale facilmente degradabile, ossia consumato dalla natura, che addirittura ne trae alimento e vantaggio.

Non altrettanto dicasi di altri prodotti, cosiddetti inorganici, che generano rifiuti non facilmente smaltibili dalla natura, o comunque in tempi lunghi o lunghissimi – con conseguenti sovraccarichi – come quelli derivati da prodotti chimici, di sintesi o radioattivi.

I rifiuti organici

Per i rifiuti organici bisogna anche considerare un altro fattore, che è quello della quantità prodotta.

La natura è magnanima, però ha i suoi tempi e le sue esigenze. Ognuno di noi può mangiare finché ha fame, ossia per quanto richiede l’organismo, ma poi deve smettere per non ottenere effetti contrari.

Lo stesso avviene per la natura. Uno sversamento incontrollato di rifiuti, anche se organici, può provocare danni ambientali nel medio e lungo periodo, fino a condizionare il ciclo di produzione, incidendo su quell’elemento fondamentale quale è la qualità del prodotto.

Questo lo sa benissimo l’agricoltore, che nella storia ha dimostrato di essere molto accorto alla raccolta dei rifiuti agricoli organici, conservandolo in apposito luogo fino ad omogeneo biodegradamento (maturazione) per poi spanderlo sul terreno come concime.

Ma nella vita di un’azienda agricola, la normativa sulla gestione dei rifiuti è ben più complessa.

Con questa premessa, dunque, diamo il via ad una serie di approfondimenti sui rifiuti agricoli.

La classificazione dei rifiuti

Prima di entrare nel merito dei rifiuti agricoli, indichiamo in questa prima analisi la classificazione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente.

La definizione di rifiuto, nelle sue accezioni, è indicata nell’art. 183 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 come attualmente vigente, dove ritroviamo anche le definizioni dei termini inerenti.

Nel successivo art. 184, invece, si riporta la classificazione dei rifiuti.

Fondamentalmente, i criteri di ripartizione sono due:

  • sulla base dell’origine, ed abbiamo i rifiuti urbani e i rifiuti speciali;
  • sulla base degli indici di pericolosità, che distinguono i rifiuti non pericolosi dai rifiuti pericolosi.

Sono rifiuti urbani

  • a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);
  • c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  • d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  • e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  • f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché’ gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3.

Sono rifiuti speciali:

  • a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  • b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché’ i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;
  • c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i);
  • d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • e) i rifiuti da attività commerciali;
  • f) i rifiuti da attività di servizio;
  • g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  • i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  • l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  • m) il combustibile derivato da rifiuti;
  • n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Nel prossimo articolo, entreremo nel merito della disciplina giuridica dei rifiuti agricoli. 

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A. R.