Il giorno in cui il “mosto diventa vino”: il vino novello

L’11 novembre e l’Estate di San Martino. Le caratteristiche del vino novello e la normativa di riferimento.

Pubblicato su Novembre 11, 2020, 6:56 pm
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L’11 novembre è noto come il giorno dell’Estate di San Martino, a ricordare la bontà d’animo del santo che divise il mantello per consentire ai poveri che incontrava lungo la strada di proteggersi dalle intemperie.

La tradizione vuole che in occasione della Festa del Patrono degli osti si celebri il vino nuovo, il termine della fatica agricola e di quel processo produttivo che da millenni affascina ed impegna l’essere umano.

Nelle tavole del giorno di San Martino, lo ricorda Giosuè Carducci, va l’aspro odor dei vini l’anime a rallegrar: si festeggia assaporando il vino novello.

Non solo tradizione, però, dal momento che il vino novello risponde ad una normativa ben precisa, che lascia poco spazio all’autonomia anche proprio in termini di calendario.

La normativa sul vino novello

All’epoca romana il vino nuovo era semplicemente il vino appena prelevato dai dolia, i contenitori interrati dove veniva fatto fermentare il mosto.

Probabilmente il doliore citato da Columella era proprio l’antenato del vino novello.

Oggi per essere chiamato novello, il vino deve rispettare rigorosamente i requisiti di legge.

Il calendario e le caratteristiche

Il vino novello può essere immesso al consumo dal 30 ottobre dell’annata di produzione delle uve da cui è prodotto.

Soltanto i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, per i quali negli appositi disciplinari di produzione sia stata espressamente prevista la tipologia “novello”, possono utilizzare la menzione “novello” o “vino novello”, a condizione che i prodotti siano confezionati entro il 31 dicembre.

Per quanto riguarda le caratteristiche, il periodo di vinificazione non può essere inferiore a dieci giorni dall’inizio della vinificazione stessa.

Il vino novello deve essere ottenuto per almeno il 40% mediante il processo di fermentazione con macerazione carbonica dell’uva intera.

La normativa di cui al DM 13 agosto 2012 (allegato n. 7), inoltre, prevede che il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo non possa essere inferiore all’11%, con un limite massimo di zuccheri riduttori residui non superiore ai 10 grammi per litro.

L’etichettatura e la presentazione del vino novello

I vini novelli nella loro designazione e presentazione devono fare obbligatoriamente riferimento all’annata di produzione delle uve.

La qualificazione “novello” o “vino novello” deve essere riportata su tutti i documenti anche commerciali commerciali e nei registri tenuti dalle ditte che li producono o li commercializzano.

Può essere definito vino novello soltanto il vino che rispetta i requisiti di legge; il decreto ministeriale, infatti, vieta l’uso della menzione “novello” o “vino novello”, nonché dei termini “giovane”, “nuovo”, o similari, per i vini privi delle caratteristiche e condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato 7 del DM 13 agosto 2012.

Redazione