Il piano dei controlli per i prodotti IG della filiera suinicola

Pubblicate le “Linee guida per la redazione del Piano dei controlli della filiera suinicola a IG”. Requisiti e adempimenti. La gestione delle non conformità.

Pubblicato su Maggio 04, 2020, 10:29 pm
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Sono state pubblicate le “Linee guida per la redazione del Piano dei controlli della filiera suinicola a IG”.

Con il documento, l’ICQRF ha definito alcune regole di base comuni per realizzare l’attività di controllo e certificazione con riferimento alle fasi dell’allevamento, del macello e del sezionamento nel settore.

Le indicazioni sono rivolte a tutti i soggetti interessati, dagli allevatori agli organismi di controllo, per i prodotti a base di carne suina trasformata a IG indicati nell’Allegato 1 del documento.

Elementi del piano dei controlli

Il Piano dei controlli (PdC) è costituito da

  • documento tecnico, che individua le tipologie degli operatori della filiera descrivendo procedure ed attivitò di autocontrollo;
  • schema dei controlli, che “racconta” ogni controllo, ed in particolare indica
    • il tipo e la frequenza di controllo, per ogni fase del processo produttivo, in autocontrollo ed effettuato dall’OdC
    • la descrizione della Non conformità ed il grado della medesima tipologia (grave o lieve) secondo la scheda allegata al documento
    • il trattamento necessario per ogni non conformità (lieve e grave) che viene emessa
  • tariffario sulle tariffe per il servizio di controllo e certificazione a carico degli operatori, che sono composte da
    • una quota fissa annuale;
    • una quota variabile in funzione dell’attività svolta dall’OdC.

Il mancato pagamento delle tariffe (e di questo ve ne è avvertimento) comporta la segnalazione da parte da parte del medesimo Organismo all’ICQRF, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto legislativo 297/2004.

Ulteriori requisiti del piano dei controlli

Il Piano dei controlli, inoltre, deve indicare:

  • l’Organismo di controllo (OdC) che lo ha predisposto;
  • la data e numero della revisione;
  • la denominazione della IG a cui il PdC si riferisce;
  • la numerazione delle pagine di cui è composto;
  • gli estremi del disciplinare di produzione e la normativa di riferimento per il prodotto IG a cui il PdC si riferisce.

A seguito dell’approvazione, il Piano dei controlli deve essere reso pubblico e comunicato a tutti gli operatori del settore a cura dell’Organismo di controllo.

Il trasferimento di prodotti o materie prime

Ogni trasferimento di prodotto o materia prima deve essere accompagnato da un documento che riporti quantomeno:

  • numero suini e mese di nascita (o età dei suini)
  • allevamento di nascita
  • mittente e destinatario
  • attitudine alla/e IG
  • eventuale documento d’introduzione, razza o tipo genetico,
  • dichiarazione di conformità al disciplinare, numero e data del certificato.

Ogni adempimento previsto nelle presenti linee guida, relativo alla consistenza e movimentazione dei suini, s’intende assolto con le annotazioni nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica

Prescrizioni per gli allevatori

Le linee Guida forniscono, poi, le indicazioni circa l’accesso al controllo, nonché le prescrizioni per gli allevatori.

L’autocontrollo previsto per l’allevatore deve, infatti, essere finalizzato alla verifica della conformità dei suini in termini di

  • Genetica
  • tatuaggio se previsto dal disciplinare
  • alimentazione, età e peso
  • documentazione di entrata ed uscita.

Deve essere garantito il controllo delle norme sul benessere animale e sono prescritte una serie di comunicazioni effettuabili anche mediante banca dati nazionale purché l’organismo di controllo ne abbia l’accesso.

È fondamentale, inoltre, che gli allevamenti promiscui, di suini destinati ad IG e non, adottino misure gestionali che garantiscano tracciabilità e rintracciabilità.

Adempimenti dell’organismo di controllo

Gli operatori sono tenuti ad agevolare sempre l’attività di controllo dell’Organismo di controllo, mettendo a disposizione documenti e registrazioni.

A questo proposito si evidenzia che la conservazione degli atti e dei registri deve essere mantenuta per almeno cinque anni.

I controlli ordinari vengono svolti senza preavviso.

Le linee guida indicano modalità e frequenza dei controlli, sia presso gli allevamenti sia presso macelli e sezionatori.

Tale attività si estende anche ai riscontri sulla genetica.

Il piano dei controlli, infatti, deve prevedere la verifica del requisito relativo alla genetica impiegata nel circuito della filiera tutelata, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12390 del 5 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 298 del 20 dicembre 2019.

La gestione delle non conformità

Un capitolo a parte del documento redatto dall’ICQRF è dedicato alla gestione delle non conformità eventualmente rilevate.

Il Piano dei controlli contiene una procedura per la gestione delle non conformità.

Le stesse devono essere notificate all’operatore

  • entro 5 giorni dalla delibera dell’Organismo di controllo e, comunque,
  • non oltre 15 giorni dalla rilevazione della non conformità stessa.

Il provvedimento della non conformità deve contenere

  • la tipologia e la descrizione della non conformità
  • l’unità di produzione e il lotto/la partita di prodotto non conforme
  • il trattamento e i tempi di attuazione dell’azione correttiva.

La procedura deve prevedere l’obbligo per l’operatore di comunicare all’OdC il completamento dell’azione correttiva e di conservarne la documentazione.

Le non conformità previste nel Piano dei controlli devono essere conformi a quelle indicate nell’Allegato II delle Linee Guida.

Livello di gravità

Con l’accertamento di non conformità, l’OdC delibera le seguenti misure:

Non conformità lievi (NCL): “mancato soddisfacimento di requisiti previsti dal disciplinare di produzione o mancato rispetto delle disposizioni previste dal PdC che non ingenerano l’esclusione della materia prima e/o del prodotto e non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso. Salvo diversa indicazione prevista nello schema dei controlli, rispetto a quanto previsto dal documento tecnico, sono concessi quindici giorni per adempiere alle prescrizioni fornite contestualmente alla notifica della NCL. Nei casi previsti specificamente nel Piano dei controlli, il prodotto non può essere movimentato fino alla risoluzione della NCL stessa”.

Non conformità gravi (NCG): “mancato soddisfacimento di requisiti previsti dal disciplinare di produzione o mancato rispetto delle disposizioni previste dal PdC che ingenerano l’esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso. Salvo diversa indicazione prevista nello schema dei controlli, rispetto a quanto previsto dal documento tecnico, l’esclusione del prodotto oggetto della NCG deve essere effettuata entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, dandone evidenza all’OdC”.

e le relative misure

A seguito delle non conformità, le misure adottabili sono testualmente le seguenti:

  • Misura di controllo rinforzato (MCR): attività di controllo supplementare specifica su un determinato aspetto disciplinato, costituita da un minimo di un controllo ispettivo ad un massimo di cinque controlli ispettivi. Il trattamento è comunicato all’interessato con l’indicazione della frequenza del controllo e l’indicazione dell’onere a carico dell’operatore già previsto dal tariffario. Tale misura si applica anche in caso di ripetizione della medesima NC nell’arco di un anno.
  • Richiesta documentazione: provvedimento con il quale l’OdC richiede all’operatore riconosciuto di inviare un determinato documento utile ai fini del mantenimento dei requisiti di riconoscimento.
  • Regolarizzazione documentazione: provvedimento con il quale l’OdC richiede all’operatore riconosciuto di annullare un precedente documento ed emetterne uno con le correzioni indicate dall’OdC stesso.
  • Regolarizzazione della punzonatura/timbratura: provvedimento con il quale l’OdC concede la possibilità di regolarizzare le errate punzonature/timbrature, previa formale richiesta dell’operatore nelle ipotesi previste dallo schema dei controlli.

Reclami e ricorsi

Gli operatori possono presentare reclami avverso l’operato dell’organismo di controllo.

I reclami devono essere gestiti dall’OdC entro trenta giorni dalla data di ricezione, adottando la procedura prevista nella documentazione di sistema.

Gli operatori possono, poi, presentare ricorso contro i provvedimenti emessi dall’OdC entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. L’organo deliberante è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Le decisioni dell’organo deliberante in merito ai ricorsi sono vincolanti per l’organismo di controllo e per il ricorrente; sono impugnabili esclusivamente innanzi all’Autorità Giudiziaria.

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Linee guida per la redazione del Piano dei controlli della filiera suinicola a IG (fonte MIPAAF)
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