Con legge regionale 11 febbraio 2020 n. 3, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del 13 febbraio 2020 n. 7, la Regione Valle d’Aosta approva le disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022.
La legge interviene con alcune modificazioni di leggi regionali.
In particolare, interviene sulla legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 in materia di Provvedimenti per la difesa e l’incremento della apicoltura nella Valle d’Aosta, il cui articolo 22 viene sostituito con vigore dal 14 febbraio 2020.
Il testo previgente dell’art. 22 legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 era:
Durante il periodo della fioritura dei fruttiferi, dall’apertura del fiore alla completa caduta dei petali, è fatto divieto di eseguire trattamenti antiparassitari sugli stessi.
L’Assessore regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoltori e il Consorzio Apistico, può autorizzare, all’instaurarsi di particolari situazioni tecniche o patologiche, trattamenti antiparassitari durante il periodo della fioritura dei fruttiferi.
Con decreto dell’Assessore regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali da emanarsi di anno in anno possono essere prescritte le tecniche volte ad ovviare e prevenire i danni causati alle api dai trattamenti antiparassitari anche fuori dal periodo di fioritura dei fruttiferi e delle altre colture agrarie.
L’Assessore regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali può, altresì, vietare o regolare, sentite le organizzazioni agricole interessate, l’uso dei diserbanti o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare.
La disposizione vigente dal 14 febbraio 2020
L’art. 22 di cui sopra è stato sostituito, per cui l’attuale normativa regionale così ora dispone:
1. In attuazione dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), durante il periodo della fioritura delle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, dall’apertura dei fiori alla caduta dei petali, è vietato, in tutto il territorio regionale, l’impiego di qualsiasi prodotto fitosanitario tossico per le api.
2. Nel rispetto della normativa eurounitaria e statale vigente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura, ambiente e sanità, sentite l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (Azienda USL), la Fondazione Institut agricole régional e le associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale, individua le linee guida e le istruzioni operative per limitare i danni al patrimonio apistico, sia in termini di moria delle colonie di api sia in relazione agli eventuali residui riscontrabili nei prodotti dell’alveare, connessi all’impiego di tutti i prodotti fitosanitari ivi compresi, al di fuori del periodo di cui al comma 1, quelli tossici.”.
Nel frattempo, in attesa della suddetta approvazione da parte della Giunta regionale, le linee guida e le istruzioni operative per limitare i danni al patrimonio apistico connessi all’impiego di trattamenti fitosanitari saranno individuate dalla struttura regionale competente in materia di servizi fitosanitari, sentite le strutture regionali competenti in materia di ambiente e sanità, l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (Azienda USL), la Fondazione Institut agricole régional e le associazioni di apicoltori operanti sul territorio regionale.
La legge – che dispone ulteriori modifiche oltre a quella prevista per il settore apistico – peraltro è vigente già dal 14 febbraio 2020, in quanto è stata dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta.
Per questo motivo è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il tenore dell’attuale divieto
Il segnale è evidente.
Il divieto appare decisamente più stringente, in quanto è stato esteso alla fioritura delle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee, quando invece finora era previsto soltanto per la fioritura dei fruttiferi.
Allo stesso modo, non si tratta più di vietare l’esecuzione di “trattamenti antiparassitari” ma “l’impiego di qualsiasi prodotto fitosanitario tossico per le api”.
Il comma 2 del previgente articolo viene abrogato: nessuna deroga al divieto.
La legge regionale, infine, dispone l’adozione di linee guida per limitare i danni al patrimonio apistico non soltanto in prevenzione della moria delle api ma anche in merito ad eventuali residui nei prodotti apistici (miele, propoli, …) connessi all’uso di tutti i prodotti fitosanitari compresi quelli tossici impiegati al di fuori del periodo di fioritura, e quindi quando non sussiste il divieto assoluto.