Il sale e la produzione biologica. Gli esperti consulenti.

Con decisione della Commissione 2020/1900, é stato integrato il Gruppo di esperti consulenti sulla produzione biologica. Il sale nel settore bio.

Pubblicato su Aprile 02, 2020, 7:01 pm
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Con decisione 2020/1900 della Commissione in data 1 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 110 del 2 aprile 2020 ed immediatamente vigente, è stato integrato il Gruppo di esperti chiamati a fornire consulenza tecnica sulla produzione biologica.

Nell’elenco di riserva, infatti, sono stati inseriti anche quattro esperti in materia di produzione di sale.

L’occasione può essere utile per richiamare le fonti normative individuando la ragione per l’inserimento degli esperti in materia di sale.

Funzioni del Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica

Con la decisione 2009/427/CE della Commissione europea del 3 giugno 2009 è stato istituito il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica.

In particolare, il gruppo di esperti ha il compito di assistere la Commissione nelle seguenti attività:

a) valutare prodotti, sostanze e tecniche che possono essere utilizzati nell’ambito della produzione biologica, tenendo conto degli obiettivi e dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007;
b) migliorare le norme esistenti ed elaborare nuove norme di produzione;
c) realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nel settore della produzione biologica.

L’iniziativa alla consultazione è reciproca: la Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto connesso al settore della produzione biologica, e a propria volta il Presidente del gruppo può consigliare alla Commissione la consultazione su una questione determinata.

Composizione del gruppo di esperti

Secondo la decisione 2009/427/CE, il gruppo è composto di tredici membri nominati dalla Commissione tra gli specialisti competenti nei settori.

È previsto anche un elenco di riserva di candidati ritenuti idonei ma non nominati come membri permanenti, elenco che può essere utilizzato per nominare sostituti di membri del gruppo o per nominare membri dei sottogruppi.

La durata della nomina originariamente era prevista di tre anni, rinnovabile per non oltre tre mandati consecutivi, ma con decisione della Commissione 2017/C 273/03 è stata prorogata a quattro anni.

Con la decisione 2017/C 287/03 della Commissione è stato nominato l’elenco dei membri permanenti (parte A dell’allegato) attualmente in vigore, nonché degli esperti inseriti nell’elenco di riserva (parte B dell’allegato).

Il mandato è conferito fino al 15 luglio 2021.

Il sale e gli effetti del regolamento (UE) 2018/848

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, vigente al momento delle predette Decisioni, regolamentava la produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

La normativa, però, è stata abrogata dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Una delle novità riguarda proprio il sale marino e altri sali per alimenti e mangimi, a cui il Reg. UE 2018/848 si applica ma che prima non rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.

Già in premessa viene indicata la motivazione: “l’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe includere il sale marino e altri sali utilizzati per gli alimenti e i mangimi, poiché possono essere ottenuti applicando tecniche di produzione naturali e la loro produzione contribuisce allo sviluppo delle zone rurali, rientrando pertanto negli obiettivi del presente regolamento”.

L’ambito di applicazione della normativa è inquadrato nell’art. 2 Reg. UE 2018/848, nel quale si anticipa l’inclusione di “taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura” indicati in apposito elenco di cui in allegato

Art. 2 Reg. UE 2018/848 Ambito di applicazione  1. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura e l’apicoltura, elencati nell’allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati ad esserlo: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti; c) mangimi. Il presente regolamento si applica anche a taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del presente regolamento qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo.

Nell’allegato I sono ricompresi, per l’appunto, il sale marino e altri sali per alimenti e mangimi.

Gli esperti di sale

Proprio per assistere la Commissione nell’elaborazione di norme di produzione per il sale marino e altri sali per alimenti e mangimi è sorta l’esigenza di creare tra il gruppo di esperti per la consulenza nella produzione biologica – conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2009/427/CE – un sottogruppo con competenze nel settore della produzione di sale.

Da oggi dunque, all’elenco di esperti di cui all’allegato della decisione 2017/C 287/03 della Commissione, nella parte B (elenco di riserva), sono inseriti i seguenti nominativi: Aldeguer Morales Lidia, Götzfried Franz, Merlin Louis e Siebert Andrea.

Il testo della decisione 2020/1900 della Commissione in data 1 aprile 2020

Redazione