Il Ministero della Salute ed il CReNBA hanno pubblicato il Manuale esplicativo per il controllo ufficiale della valutazione del benessere animale nella specie suina.
Il manuale nasce dalla necessità di dare uniformità ai criteri di valutazione, proprio perché la “diagnosi del livello di benessere di un animale allevato deve necessariamente basarsi sull’analisi di molti fattori connessi con le condizioni di vita dell’animale, il rispetto dei suoi fabbisogni e la sua capacità di adattamento all’ambiente”.
L’esigenza di un “metodo il più possibile obiettivo e scientifico” può essere soddisfatta dall’individuazione di specifici indicatori per la’analisi dei fattori in questione.
Il Ministero della Salute, quindi, con il supporto del CReNBA, ha sviluppato nuove check-list a disposizione dei veterinari ufficiali impegnati nella verifica e validazione delle condizioni di benessere animale negli allevamenti italiani.
Il nuovo sistema prevede la classificazione degli allevamenti su 3 livelli di rischio:
- livello 1 = rischio alto, condizione inaccettabile/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incorrere in una situazione negativa (“distress”), dovuta all’impossibilità di godere a pieno di una o più delle 5 libertà;
- livello 2 = rischio controllato o condizione accettabile, compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- livello 3 = rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.
La procedura di valutazione del benessere animale per i suini, che sta alla base del sistema CReNBA, tiene conto di diverse fonti normative:
- Decreto Legislativo 146/2001 sulla protezione degli animali da reddito;
- Decreto Legislativo 122/2011 sulla protezione dei suini;
- Circolare del Ministero della Salute 0022766-P-12/12/2012 sugli ambiti interpretativi della Direttiva 2008/120/CE;
- Raccomandazione UE 2016/336 relativa all’applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda.
Il metodo si basa sull’analisi di due gruppi di dati: “quelli previsti dai Decreti Legislativi 146/2001 e 122/2011 collegati ai pericoli che derivano dalle condizioni ambientali (management, strutture, attrezzature e condizioni microclimatiche) e quelli derivati dalla rilevazione dei più importanti indicatori diretti di benessere o animal-based measures (ABMs) previsti dalla più recente letteratura scientifica”.
I primi parametri sono raccolti in 3 aree di rischio:
- Area A – “Management aziendale e personale”;
- Area B – “Strutture ed attrezzature” ;
- Area – “Grandi rischi e sistemi di allarme”
e per ciascuno di essi è riportata la categoria di non conformità corrispondente, secondo la Decisione della Commissione 2006/778/CE del 14-11-2006 sui “requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali” (art.3 punto c) ed allegato II).
Per il secondo gruppo di parametri (ABMs), relativi all’analisi della presenza o meno di effetti avversi per il benessere animale, troviamo una quarta area
- Area C – con le principali “animal-based measures”.
Il sistema ha lo scopo in definitiva ” di identificare non solo le condizioni negative nelle loro diverse forme, ma anche quello di individuare, attraverso un indice numerico globale di benessere il livello di rischio dell’allevamento”.
Il risultato parziale, invece, di ogni area (A, B, C e Grandi rischi) fornisce un’indicazione “circa il peso e l’importanza che ognuna di esse ha nella composizione finale dell’indice di rischio per il benessere animale indipendentemente dalle non conformità legislative”.
Il processo di valutazione secondo il dettato del Manuale esplicativo si conclude con un documento finale di elaborazione dei dati e riepilogo dei punti critici nel quale sono, testualmente, presenti:
- l’elenco dei punti critici, ovvero i criteri con risposta non conforme o insufficiente;
- il livello di rischio complessivo, relativo alle condizioni di benessere degli animali presenti in allevamento;
- il livello di rischio degli animali in relazione ad ognuna delle 4 aree di valutazione.
Particolare attenzione é dedicata alla formazione degli addetti.
Si ricorda, in primis, il dettato normativo al riguardo del benessere animale per i suini:
- “Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 1).
- “Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I” (D. L. vo 122/2011, articolo 5, punto 1).
La formazione risulta adeguata quando “tutto il personale ha ricevuto istruzioni pratiche e almeno il detentore (o suo delegato) ha 5 anni di esperienza nel settore per quanto riguarda i reparti dello svezzamento – ingrasso (10 anni di esperienza per i riproduttori) o possiede un titolo di studio inerente; inoltre è richiesto come requisito basilare l’aver frequentato un corso di formazione inerente al benessere del suino (sia il detentore o un suo delegato sia il proprietario)”.
Quanto alle ispezioni ““Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza frequente dell’uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi
sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.” (D. L. vo 146/2001, allegato, punto 2).
Per formazione adeguata si intende “una esperienza pratica nel settore o un titolo di studio inerente e la partecipazione a corsi di formazione specifici sul benessere animale. I titoli di studio inerente ritenuti idonei sono: diploma o laurea in agraria, medicina veterinaria e lauree brevi o magistrali in produzioni animali o aree tematiche inerenti”.
Il manuale indica, in particolare, le caratteristiche minime dei corsi di formazione e di aggiornamento.
Le ispezioni devono avvenire con l’ausilio di adeguata illuminazione fissa o mobile.
Di seguito, il Manuale indica tutte le disposizioni ed i conseguenti criteri valutativi inerenti alla cura e custodia dei suini, anche in termini di spazio riservato e regolamentazione delle pratiche di allevamento, volte alla tutela del suino anche sotto il profilo sanitario.