Entrato oggi in vigore il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, Serie Generale n.79.
Il decreto legge prevede le misure di contrasto alla diffusione del contagio da virus COVID-19, che possono essere prese sul territorio nazionale o in più parti di esso.
Le misure possono essere adottate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020.
Sulle anticipazioni in conferenza stampa, leggi articolo
Perché il 31 luglio?
Il termine del 31 luglio deriva semplicemente dalla data di termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Non si tratta di alcuna nuova predeterminaizone di proroga delle misure oggi in atto.
L’adozione delle misure, da oggi, sarà modulata in virtù dell’andamento epidemiologico del nuovo coranavirus.
Le misure restrittive per le attività
Il decreto legge elenca tutte le misure atte ad evitare la diffusione del COVID-19, secondo quanto già disposto fino ad adesso.
Tra le misure, la limitazione della circolazione delle persone, salve situazioni di necessità o urgenza, di salute o da altre specifiche ragioni ed il divieto di assembramento, quest’ultimo motivo di chiusura di cinema e teatri e di sospensione di eventi culturali e sociali.
Quanto alle attività commerciali, il decreto-legge indica, tra le misure adottabili con le modalità di cui sopra, la limitazione o sospensione di :
- manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
Ed inoltre, tra le misure
- limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.
Attuazione delle misure di contenimento
Sono stati definiti anche le procedure normative di attuazione delle misure di contenimento, già anticipate in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Le misure vengono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, o dei presidenti delle Regioni interessate ovvero del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Il Comitato tecnico scientifico viene sentito per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità inerenti ai provvedimenti.
Nelle more dell’adozione dei DPCM, nei casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure possono essere adottate dal Ministro della salute o dalle Regioni per le loro competenze.
Restano vigenti le disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020,9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
Sanzioni e nuovo modulo autodichiarazione
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
In caso di violazione delle misure da parte dell’esecente un’attività si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ stessa da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.
La violazione dell’obbligo di “quarantena” per positività al virus è punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
A seguito dei nuovi correttivi, é stato predisposto un nuovo modello di autodichiarazione, scaricabile al seguente link