Le misure urgenti durante l’emergenza Covid-19. Disciplina e sanzioni.

Entrato oggi in vigore il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. La disciplina delle misure e delle sanzioni. Nuovo modulo di autodichiarazione.

Pubblicato su Marzo 26, 2020, 8:24 pm
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Entrato oggi in vigore il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, Serie Generale n.79.

Il decreto legge prevede le misure di contrasto alla diffusione del contagio  da virus COVID-19, che possono essere prese sul territorio nazionale o in più parti di esso.

Le misure possono essere adottate, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020.

Sulle anticipazioni in conferenza stampa, leggi articolo

Perché il 31 luglio?

Il termine del 31 luglio deriva semplicemente dalla data di termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Non si tratta di alcuna nuova predeterminaizone di proroga delle misure oggi in atto.

L’adozione delle misure, da oggi, sarà modulata in virtù dell’andamento epidemiologico del nuovo coranavirus.

Le misure restrittive per le attività

Il decreto legge elenca tutte le misure atte ad evitare la diffusione del COVID-19, secondo quanto già disposto fino ad adesso.

Tra le misure, la limitazione della circolazione delle persone, salve situazioni di necessità o urgenza, di salute o da altre specifiche ragioni ed il divieto di assembramento, quest’ultimo motivo di chiusura di cinema e teatri e di sospensione di eventi culturali e sociali.

Quanto alle attività commerciali, il decreto-legge indica, tra le misure adottabili con le modalità di cui sopra, la limitazione o sospensione di :

  • manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
  • attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo  a  carico  del  gestore  di  predisporre le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o ridurre il rischio di contagio;
  • attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;  
  • altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di   pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

Ed inoltre, tra le misure

  • limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;  
  • previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di  misure  idonee  a evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessità,  laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti di protezione individuale;
  • eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

Attuazione delle misure di contenimento

Sono stati definiti anche le procedure normative di attuazione delle misure di contenimento, già anticipate in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Le misure vengono adottate con  uno o  più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, o  dei  presidenti  delle Regioni interessate ovvero del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il Comitato tecnico scientifico viene sentito per i profili  tecnico-scientifici  e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità inerenti ai provvedimenti.

Nelle more dell’adozione dei DPCM, nei casi di estrema necessità e urgenza  per situazioni sopravvenute le misure possono essere adottate dal Ministro della salute o dalle Regioni per le loro competenze.

Restano vigenti le disposizioni di cui ai DPCM 8 marzo  2020,9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come  ancora  vigenti. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi  nel  limite di ulteriori dieci giorni.

Sanzioni e nuovo modulo autodichiarazione

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.  Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

il nuovo modulo di autodichiarazione

In caso di violazione delle misure da parte dell’esecente un’attività si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ stessa da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione  amministrativa è raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.

La violazione dell’obbligo di “quarantena” per positività al virus  è punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi  e  con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

A seguito dei nuovi correttivi, é stato predisposto un nuovo modello di autodichiarazione, scaricabile al seguente link

Redazione