Modificati i livelli massimi di residui (LMR) per l’imazalil

Ridotti i LMR per la sostanza imazalil per alcuni prodotti agroalimentari.

Pubblicato su Settembre 26, 2019, 12:03 am
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Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

I livelli massimi di residui (LMR) per l’imazalil sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del suddetto regolamento.

Con REGOLAMENTO (UE) 2019/1582 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2019 sono stati modificati proprio gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imazalil.

Le motivazioni della modifica dei limiti massimi di residui

L’Autorità europea per la sicurezza, a seguito di parere motivato, ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, pomodori, chicchi di orzo, chicchi di avena, chicchi di segale e chicchi di frumento.

Per altri prodotti, invece, ha raccomandato di aumentare gli LMR esistenti.

Per quanto concerne alcuni LMR, l’Autorità ha concluso che è necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi, per cui è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o al livello individuato dall’Autorità per agrumi, fragole, more di rovo, lamponi, zucchine, meloni, e per muscolo, grasso, fegato e rene di suini, bovini ed equidi, così come per il latte bovino ed equino. Tali LMR saranno riveduti entro il termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del regolamento. 

i limiti massimi di residui per l’imazalil nelle mele pososno destare preoccupazioni – © Diritti a Tavola

L’Autorità, inoltre, ha indicato che i limiti massimi di residui per l’imazalil in pompelmi, arance, mele, pere, banane, patate e fegato bovino, così come il limite massimo di residui del Codex (CXL) alla base dell’LMR dell’UE per le nespole, possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori.

Tenendo conto delle informazioni supplementari disponibili per pompelmi, arance e patate, ha definito LMR alternativi per pompelmi, arance, patate e fegato bovino che non destano tali preoccupazioni.

Per quanto riguarda gli LMR per mele, pere, nespole e banane, l’Autorità ha indicato che i responsabili della gestione dei rischi possono considerare di fissarli allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

In altro parere motivato, l’Autorità ha definito gli stessi LMR in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, tranne per agrumi, meloni e prodotti di origine animale. Per tali prodotti non ha proposto LMR dato che non ha potuto completare la valutazione delle proprietà tossicologiche del metabolita R014821.

Decorrenza dei nuovi LMR

Ai sensi del Regolamento 2019/1582 , quindi, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche appena introdotte, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati o importati nell’Unione in conformità alla normativa vigente prima del 16 aprile 2020, tranne per pompelmi, arance, mele, pere, nespole, banane, patate e fegato bovino.

Già con Regolamento (UE) 2019/1559 del 16 settembre 2019 la Commissione ha disposto la modifica dei LMR di altri prodotti fitosanitari – vedi articolo

Redazione