Nuove regole: attività e spostamenti dal 18 maggio e dal 3 giugno

Anticipazioni sulle nuove misure anti Covid-19 dal 18 maggio e dal 3 giugno. Riapertura delle attività e spostamenti in sicurezza secondo i protocolli.

Pubblicato su Maggio 16, 2020, 4:15 pm
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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della salute, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 18 maggio.

Si riparte, infatti, dal 18 maggio, ma con scrupolosa attenzione verso le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da Sars-Cov-2.

La nota di Palazzo Chigi illustra il decreto con il quale viene delineato il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Gli spostamenti dal 18 maggio e dal 3 giugno

Dal 18 maggio 2020 gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.

In questo contesto, lo Stato o le Regioni, ai sensi del decreto-legge n. 19/2020 del 25 marzo scorso, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 continueranno ad essere vietati gli spostamenti al di fuori della Regione in cui attualmente ci si trova, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

A decorrere dal 3 giugno 2020

A decorrere dal 3 giugno 2020 si potrà uscire al di fuori della propria Regione.

Gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori.

Tali provvedimenti potranno essere dettati da esigenze correlate e proporzionate al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

In caso di quarantena per positività al Covid-19 o precauzionale

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali dal 18 maggio

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o delle linee guida per la prevenzione o riduzione del rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Il monitoraggio delle Regioni

Per garantire che le attività economiche produttive e sociali operino in condizioni di sicurezza, le Regioni dovranno monitorare quotidianamente l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori verificando le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

I dati del monitoraggio saranno, poi, comunicati quotidianamente al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, con contestuale informativa al Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie – ampliative o restrittive – rispetto a quelle statali.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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