Quote latte: compensazione tra prelievi supplementari e contributi PAC

Legittima la compensazione tra aiuti comunitari e prelievi supplementari

Pubblicato su Settembre 03, 2019, 4:09 pm
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Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi in materia di quote latte, con sentenza del 13 agosto 2019 n. 5692, conforme alla successiva n. 5708.

Il thema decidendum si sviluppa intorno all’Intesa sancita in data 14 dicembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla procedura di recupero del prelievo supplementare mediante compensazione con i crediti aziendali per aiuti comunitari.

Il Supremo Giudice amministrativo ritiene che l’Intesa non violi il principio di legalità, in quanto “ha individuato nella compensazione con contributi sia comunitari, che nazionali, la modalità più efficace di recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare”.

Allo stesso tempo, non vede pregiudicato il primariato del diritto europeo, confermando così il proprio orientamento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 487/2015, cit. sub § 6, ma anche, in senso conforme, id., nn. 186, 188 e 202 del 2015).

“L’intesa ipotizza di compensare (anche) i contributi europei con i debiti derivanti da inottemperanza agli oneri previsti dal regime delle cosiddette “quote latte”; AGEA ne dispone la compensazione (solo) con tali contributi: ci si muove comunque nell’ambito di un sistema complesso, da riguardare in maniera unitaria, ove i singoli attori, pur agendo a livelli diversificati contribuiscono tutti agli obiettivi previsti dal Trattato in termini di politiche complessive del settore. L’Unione Europea e lo Stato membro figurano pertanto come “finanziatori” e, al contempo, controllori del processo di erogazione dei contributi; gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale ne garantiscono l’attuazione; infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione, fruiscono degli aiuti, nel contempo partecipando da protagonisti all’attuazione dei meccanismi individuati per conseguire gli obiettivi di politica economica agricola comune”.

In conclusione, “Il quadro delineato ha consentito di individuare una forma di compensazione, denominata “impropria”, che si risolve sostanzialmente in un mero accertamento contabile del dare e dell’avere all’interno dell’unico rapporto, la cui fonte di legittimazione diretta e immediata all’interno dei singoli ordinamenti nazionali consegue alla primazia del diritto europeo”.

Crediti impignorabili ma compensabili

Consiglio di Stato: legittima la compensazione

La ragione della legittimità è insita nel sistema stesso, che prevede da una parte i prelievi supplementari ma dall’altra il diritti ai contributi, nel comune intento di conseguire gli obiettivi di politica economica agricola.

La compensazione impropria tra aiuti e prelievi, dunque, si configura conforme tanto alla normativa europea, quanto alla PAC implicando un mero accertamento contabile del dare e dell’avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata dalla Corte di Giustizia, nella sentenza del 25.3.2004 per le cause riunite C-231/00, C-303/2000 e C-451/00, e consistente nel “ristabilire l’equilibrio tra la domanda e l’offerto sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera”.

Fermo restando i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità delle partite a confronto, debiti a titolo di prelievo supplementare e crediti a titolo di aiuti comunitari.

Proprio in ragione al sistema delineato, infine, l’impignorabilità dei contributi PAC non inficia il sistema delineato dall’Intesa: “il conflitto tra l’operatività del meccanismo e il divieto di compensazione per i crediti impignorabili deve trovare un ragionevole contemperamento improntato all’effettività di quelli stabiliti a livello europeo”.

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Il presente articolo, ai sensi del Regolamento, ha finalità meramente informativa e divulgativa della sentenza in commento; non può costituire un parere legale, potendo non tener conto del complesso normativo e giurisprudenziale anche in punto di successivi aggiornamenti per gravami o riforme.
Redazione