La Commissione Europea in data 16 settembre 2019 ha adottato il Regolamento (UE) 2019/1559, modificando così gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di prodotti fitosanitari.
In particolare gli antiparassitari interessati sono: ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione.
Scarica il Regolamento (UE) 2019/1559
Al momento della loro immissione in circolazione, i prodotti di origine vegetale non devono contenere residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari superiori ai limiti massimi di residui (LMR) fissati per legge
I nuovi parametri sono riportati nell’allegato del regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre si applica a partire dal 7 aprile 2020.
Le modifiche dei livelli massimi dei residui di antiparassitari di cui al Regolamento 2019/1559 sono state dettate dagli esiti dei rispettivi pareri motivati acquisiti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Le modifiche dei livelli massimi dei residui di ciflufenamid
Per il ciflufenamid l’Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale e raccomandato di ridurre gli LMR per i cetriolini e la segale.
Per altri prodotti, invece, ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR esistenti.
L’Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per mais, miglio, riso, sorgo, frumento, pollame (muscolo, grasso e fegato) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall’Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del regolamento 2019/1559.
Le modifiche dei livelli massimi dei residui di fenbuconazolo
Per il fenbuconazolo l’Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per pompelmi, arance, mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni e mirtilli.
Per gli altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR.
Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per albicocche, pesche, prugne, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche e cocomeri/angurie, alcune informazioni non erano disponibili.
In attesa, quindi, anche in questo caso, di un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi, gli LMR per tali prodotti restano fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall’Autorità.
Le modifiche dei livelli massimi dei residui di fluquinconazolo
Per il fluquinconazolo l’Autorità ha concluso che, per il fluquinconazolo, non sono attualmente autorizzati nell’Unione usi o tolleranze all’importazione e che non sono disponibili per tale sostanza attiva limiti massimi di residui del Codex (CXL).
Non dovrebbero pertanto essere presenti residui di fluquinconazolo in nessun prodotto di origine animale o vegetale.
Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per il fluquinconazolo nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione (LD).
Le modifiche dei livelli massimi dei residui di tembotrione
Quarta ed ultima sostanza in analisi per la valutazione dei residui di prodotti fitosanitari.
Per il tembotrione l’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per suini (fegato e rene), bovini (fegato e rene) ed equini (fegato e rene). Per gli altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR. Per quanto concerne gli LMR per granturco dolce e frutta, l’Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni. IN attesa della disamina si autorizza la prassi di cui ai primi due elementi. Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Sul sito del Ministero della Salute é possibile la disamina dei decreti dirigenziali di adeguamento dei prodotti fitosanitari.
Per i decreti dirigenziali, clicca qui
AGGIORNAMENTO
Nel mese di settembre 2019, inoltre, sono stati modificati anche i LMR per l’imazalil – leggi articolo – e i LMR di clormequat per i funghi coltivati – leggi articolo -.
Nel mese di febbraio 2020 sono stati modificati i LMR per il procloraz; leggi articolo