Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/573 della Commissione del 24 aprile 2020, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 aprile 2020.
Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, istituisce un’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell’allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura (testo consolidato 1.1.2019).
A questo proposito, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (testo cons. 21.9.2017) prevede che “il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00 , ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari
- al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione
- e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa.
Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio della tariffa doganale comune determinata in base alla nomenclatura combinata”.
Il comma successivo dispone che ai fini del calcolo del dazio all’importazione dei cereali di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif, che comprenda quindi il costo (cost), l’assicurazione (insurance) e il nolo (freight).
Ai sensi dell’art. 2 del medesimo regolamento, il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti di cui sopra è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 5 del medesimo regolamento.
A decorrere dal 21 settembre 2017 il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del predetto regolamento (UE) n. 642/2010.
articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione - Per quanto riguarda i prodotti originari del Canada che rientrano nei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00 , ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00 e 1002 90 00, il dazio all'importazione è pari ad una percentuale del dazio fissato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 4. La percentuale da applicare è riportata nell'allegato I bis. Il dazio all'importazione è arrotondato per difetto almeno allo 0,001 EUR più vicino.
Il regolamento pubblicato, dunque, fissa i dazi all’importazione dei cereali per il periodo a decorrere dal 27 aprile 2020 fino a nuova fissazione, riportandoli nell’allegato I sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Il testo del regolamento ed allegati
DECRETO ROTAZIONI: FIRMATO L’ATTESO PROVVEDIMENTO SUL METODO BIO