Formaggi DOP e quote latte: si va in Corte di Giustizia UE

Si torna a parlare di quote latte: la produzione casearia DOP avrebbe dovuto starne fuori?

Pubblicato su Luglio 04, 2019, 11:58 pm
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Il sistema quote latte, non più vigente dal 1 aprile 2015, torna a far parlare.

Con ordinanza n. 8309/2019 pubblicata in data 26 giugno 2019, il Tar Lazio ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue la questione delle quote latte in caso di produzione di formaggi DOP destinati al mercato extra UE.

Il punto di partenza della motivazione è insito nella finalità del regime quote latte, che dal 1984 fino al marzo 2015  ha scoraggiato eccedenze di produzione di latte rispetto ai quantitativi assegnati ad ogni Stato membro, imponendo il pagamento di una tassa proporzionata all’eccedenza globale, al fine di evitare squilibri tra domanda ed offerta garantendo uniformità di prezzo.

Il Tar Lazio ha rinviato alla Corte di Giustizia UE la questione quote latte per le produzione ai DOP

Il Giudice amministrativo ha ritenuto che, nell’ipotesi in cui il latte sia stato prodotto per essere poi lavorato in prodotti caseari DOP destinati al mercato extra UE, la finalità del contemperamento degli interessi tra Stati membri potrebbe venir meno.

Il giudizio prende origine dall’impugnazione da parte di alcune aziende  agricole delle intimazioni di versamento emesse dall’AGEA a seguito delle procedure di compensazione e calcolo delle produzioni nazionali di determinazione dei prelievi supplementari dell’annata lattiero casearia 2008/2009.

La normativa prevedeva, infatti, che in caso di superamento della quota latte complessiva assegnata  lo Stato italiano pagava all’UE, ma da parte sua imponeva la quota parte (“prelievo supplementare”) ad ogni singolo produttore che aveva superato la propria quota latte (QRI) assegnata dalla Regione all’inizio della campagna lattiera.

I motivi dell’impugnazione

Nel caso in questione, le aziende agricole ricorrenti hanno impugnato le intimazioni di versamento dei prelievi supplementari per le seguenti motivazioni:

  1. l’indiscriminato contingentamento della produzione di quote latte non potrebbe che essere in contrasto con le disposizioni di cui al Reg. CE n. 2081/92 che disciplinano le produzioni DOP (Denominazione di origine protetta) e con i principi in materia di libertà di iniziativa economica;
  2. il contingentamento della produzione di latte limiterebbe lo sviluppo delle aziende e delle produzioni DOP per le quali sia il processo produttivo, che la materia prima, devono essere concentrate in una determinata zona di origine;
  3. il legame necessario tra produzione e territorio ai fini della DOP comporterebbe che determinati prodotti alimentari non andrebbero considerati parte di un mercato allargato, in quanto non entrano in competizione con gli omologhi generici;
  4. in particolare, il latte destinato alle produzioni DOP per export extra UE andrebbe escluso in quanto non incide sul mercato interno ed, inoltre, il relativo contingentamento implica anche la corrispondente limitazione dei prodotti DOP per export extra UE in contrasto con le finalità di tutela e promozione di cui al Regolamento CEE n. 2081/1992;
  5. in punto di rilevanza della questione, evidenzia parte ricorrente che il plafond della produzione per il DOP ammonta al 60% del quantitativo nazionale, mentre lo sforamento produttivo imputato all’Italia, nel periodo di riferimento, è compreso tra il 3 ed il 4%.

IL TAR Lazio solleva questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Il Tar Lazio, chiamato a decidere la questione, ha ritenuto che “la questione è rilevante e non manifestamente infondata e necessita di una pregiudiziale rimessione alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE”.

Il Giudice nazionale è tenuto ad applicare la normativa europea, anche interpretandola ai fini del decidere; in caso di dubbio stante il conflitto con la normativa nazionale può, però, sollevare la questione pregiudiziale sull’interpretazione della normativa UE davanti alla Corte di Giustizia.

Così è stato; il Tar Lazio, tenuto conto che la produzione DOP gode della tutela unionale (aggettivo ora ammesso anche dall’Accademia della Crusca!), disciplinata dal Regolamento CEE nr. 2081/1992 prima e dal Regolamento 510/2006 allo stato attuale, ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue l’interpretazione della norma.

Le  questioni pregiudiziali oggetto del rinvio

Il TAR Lazio ha sollevato le seguenti questioni:

la Corte di Giustizia é chiamata a decidere sulle questioni pregidiziali (foto https://curia.europa.eu)

1) “se i Reg. CEE n. 856/1984, artt. 1, 2 e 3; n. 3950/1992 art. 1 e 2, comma 1; n. 1788/2003, art.1, comma 1,e 5 e nr. 1234/07 artt. 55, 64 e 65, e relativi allegati, in quanto rivolti alla tutela dell’equilibrio tra domanda ed offerta di prodotti lattiero-caseari nel mercato UE, debbano interpretarsi nel senso di escludere dal computo delle “quote latte” la produzione rivolta all’esportazione in paesi extra UE di formaggi DOP, in maniera conforme agli obiettivi di tutela fissati per questi ultimi prodotti dal Regolamento CEE n. 2081/1992, art. 13, come confermato dal Reg. 510/2006 e Regolamento 1151/2012, artt. 4 e 13, in applicazione dei principi di cui agli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE”;

2) in caso di risposta affermativa, “se tale disciplina, cosi interpretata, osti all’inclusione nei quantitativi di riferimento individuali, delle quote di latte destinate alla produzione di formaggi DOP destinati all’export extra europeo, così come risultante dall’art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003”;

in subordine, laddove dovesse ritenersi che tale interpretazione non sia corretta,

il regime delle quote latte aveva la finalità di contemperare domanda ed offerta all’interno degli Stati membri

3) “se i Reg. CEE n. 856/1984, artt. 1, 2 e 3; n. 3950/1992 art. 1 e 2, comma 1; n. 1788/2003, art.1, comma 1,e 5 e nr. 1234/07 artt. 55, 64 e 65, e relativi allegati (insieme alle norme nazionali italiane di recepimento di cui all’ art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003) che includono e non escludono dal computo del quantitativo assegnato agli Stati membri il latte utilizzato per la produzione di formaggi DOP esportati o destinati al mercato dei paesi extracomunitari e nella misura di detta esportazione, siano in contrasto con le finalità di tutela di cui al Reg. CEE n. 2081/1992, che protegge le produzioni DOP, con particolare riferimento all’art. 13, come confermato dal Reg. CEE nr. 510/2006 e dal Reg. 1151/2012, nonché con riferimento anche agli scopi di tutela di cui all’art. 4 di quest’ultimo e siano altresì in contrasto con gli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE e con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e non discriminazione, nonché di libera iniziativa economica ai fini dell’esportazione extra UE”.

Il latte destinato alla produzione casearia DOP rientra nella normativa quote latte?

Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, in materia di quote latte ha ritenuto che “le esigenze di tutela dell’equilibrio tra offerta e domanda di prodotti lattiero caseari attengono alla dimensione solo interna alla UE del mercato, in maniera conforme alla identificazione di tale nozione secondo gli artt. 26 (ex 14) e 27 (ex 15) del TFUE”.

Il latte destinato alla produzione casearia DOP poitrebbe non rientrare nella normativa quote latte

Nel corso del giudizio è stato accertato che il latte prodotto dai ricorrenti era destinato alla produzione di formaggi DOP da esportarsi extra UE, da non computarsi quindi nel calcolo delle quote e dei relativi quantitativi nazionali di riferimento, dai quali andrebbe escluso.

Cosa diceva in sintesi la normativa sulle quote latte

Il regolamento CEE 856/1984, che ha istituito il regime quote latte, si riferiva espressamente in premessa alla situazione “del mercato dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità è caratterizzata da eccedenze strutturali risultanti da uno squilibrio tra l’offerta e la domanda”.

Tale assunto successivamente non è stato mai modificato, tanto da far ritenere al Giudice amministrativa che il contesto di tutela si limiti alla “dimensione (solo) continentale del mercato”.

Al pari, la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza del 25 marzo 2004 C-480) sembra riferirsi alla sola “produzione destinata al consumo interno della UE, non offrendo significativi riferimenti atti a ritenere che in detto sistema debbano essere limitate anche la produzione e la commercializzazione di prodotti lattiero-caseari DOP destinati all’export extra UE”.

Sembrerebbe difettare il presupposto giuridico-funzionale per includere i quantitativi di latte per la produzione di formaggi DOP da esportare extra UE nell’ambito dei quantitativi nazionali di riferimento

Interessante il passaggio motivazionale sulla peculiarità del prodotto DOP:

  • il latte usato per le produzioni DOP avendo caratteristiche specifiche (di localizzazione produttiva, nonché di qualità del prodotto) non corrisponde a quel criterio di genericità che comporta la competizione sul mercato e l’insorgere di effetti inflazionistici, dato che sia la produzione del latte che il suo impiego devono rimanere circoscritti al territorio del DOP;
  • si tratta, pertanto, di un prodotto che (in quanto concretamente utilizzato ai fini di cui si discute) non possiede, in sostanza, un mercato ed una utenza propri, diversi ed ulteriori rispetto alle aziende produttrici di DOP;
  • in quanto – e nella misura in cui – il prodotto finale è destinato all’esportazione extra UE, nessun rilievo o effetto esso può produrre sul rapporto tra domanda ed offerta di prodotti lattiero caseari nei paesi dell’Unione e nei relativi mercati interni;
  • in quanto – e nella misura in cui – il prodotto finale è destinato all’esportazione extra UE, la sua inclusione nel calcolo dei quantitativi di latte assegnati a ciascun Paese membro della UE produce l’effetto di alterare per tutti i paesi il calcolo del quantitativo di prodotto circolante nei mercati interni dell’UE e, di conseguenza, rende inattendibile l’attribuzione dei quantitativi di riferimento nazionali ed, in conseguenza, individuali.

Il rapporto tra quote latte e DOP

il latte per prodotti DOP destinati all’esportazione extra UE, non dovrebbe rientrare nel calcolo delle quote latte

Nell’ordinanza di rinvio compare il vulnus del binomio quote latte – DOP: assoggettare la produzione lattiera-casearia finalizzata al DOP per l’export “extra UE” al medesimo regime generalizzato delle quote latte “intra UE” comporta i seguenti effetti:

  • ingiustificata parità di trattamento per fattispecie in condizioni diverse, delle quali l’una (l’export extra UE) non corrispondente ai presupposti di tutela che il regime di contingentamento persegue per l’altra (l’equilibrio nella produzione interna);
  • frustrazione delle finalità di tutela del DOP da parte del blocco della produzione verso i paesi extrauropei, perché proprio in ragione dell’unicità di tali prodotti, il loro contingentamento comporta una domanda estera largamente insoddisfatta;
  • lesione immediata e diretta degli interessi alla concorrenza ed alla qualità dei prodotti che l’art. 13 del Regolamento CEE nr. 2081/1992, come poi sostituito dal Regolamento 510/2006, si propone di tutelare.

Tutto ciò, a parere del Giudicante, appare in contrasto con gli obiettivi di cui all’art. 32 (ex 27) lett. “a” del TFUE in quanto non verrebbe assicurato il massimo sforzo per “promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi”, nonché degli obiettivi di cui all’art. 39 (ex 33) del TFUE, primo comma, ossia incrementare la produttività dell’agricoltura ed assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura.

Attendiamo, a questo punto, la decisione della Corte di Giustizia, nuovamente chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione di un sistema abrogato, ma che tanto ha inciso e continua ad incidere nel mondo agricolo.

La partita DOP / quote latte è ancora aperta.

Il testo dell’ordinanza del TAR Lazio n. 8309/2019 pubblicata in data 26 giugno 2019

Il presente articolo, ai sensi del Regolamento, ha finalità meramente informativa e divulgativa della sentenza in commento; non può costituire un parere legale, potendo non tener conto del complesso normativo e giurisprudenziale anche in punto di successivi aggiornamenti per gravami o riforme.
Redazione