Aflatossine oltre soglia: la natura dell’omessa comunicazione

La natura della violazione per omessa comunicazione della presenza di Aflatossina M1 nel latte. La recente sentenza della Corte di Cassazione sul concorso tra sistema sanzionatorio amministrativo e sistema sanzionatorio penale. Il quadro di riferimento normativo UE sulla soglia di tolleranza.
Pubblicato su Febbraio 06, 2021, 11:33 pm
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La Corte di Cassazione ha affrontato, di recente, una questione di certo interesse relativa alla sicurezza alimentare: come si configura l’omessa comunicazione alla ASL competente del superamento di contaminanti come le aflatossine oltre i limiti di legge?

Il legale rappresentante di una impresa esercente un caseificio era stato condannato dal Tribunale competente alla pena dell’ammenda, per il reato di cui agli artt. 5, lettera d), e 6 della legge n. 283 del 1962, per avere omesso di dare comunicazione alla Asl competente della presenza di Aflatossina M1 oltre i limiti di legge nel latte impiegato per la produzione del formaggio destinato alla vendita.

A seguito di impugnazione della sentenza, due sono le questioni oggetto di disamina, su cui la Corte di Cassazione pochi giorni fa si è pronunciata (1): la natura della violazione e la prova della responsabilità penale.

Omessa comunicazione: la natura della violazione.

Con il primo motivo di gravame, si é sostenuto che l’omessa comunicazione oggetto dell’imputazione avrebbe potuto dare luogo ad una mera violazione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 1, del regolamento CE n. 852 del 2004. Tanto più che effettivamente tale violazione era stata contestata, con consequenziale pagamento di una sanzione.

La Suprema Corte ha precisato il contesto normativo.

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La sanzione amministrativa e….

Da una parte, infatti, c’è la disposizione di cui all’art. 5, comma 1, del regolamento CE n. 852 del 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

La violazione della disciplina in esso contenuta, relativa ad “analisi dei pericoli e punti critici di controllo”, è sanzionata, in via amministrativa, dall’art. 6 del d.lgs. n. 193 del 2007, che punisce sia l’omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo (comma 6), sia la mancata o non corretta applicazione di tali procedure, qualora queste siano state comunque predisposte (comma 8).

In tal contesto, l’omessa comunicazione alla Asl competente della presenza di Aflatossina M1 oltre i limiti di legge nel latte rientra nella fattispecie amministrativa sanzionatoria (comma 8).

…e la sanzione penale

Dall’altra, però, c’è la legge n. 283 del 1962, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

L’utilizzazione di latte contenente Aflatossina M1 nella fabbricazione di formaggio destinato al consumo può integrare una messa in pericolo del bene della salute, tutelato penalmente dagli artt. 5 e 6 della legge n. 283/1962.

Il sistema sanzionatorio amministrativo di cui al D.lgs.193/2007 ed il sistema sanzionatorio penale della legge n. 283/1962 possono concorrere, con contestualità della sanzione amministrativa e della sanzione penale, laddove oltre all’omissione della comunicazione all’autorità sanitaria della presenza oltre i limiti di legge della tossina nel latte, vi sia utilizzazione di quel latte per la produzione di formaggio da commercializzare, nella consapevolezza della sua tossicità.

La responsabilità penale: mancata comunicazione e mancata prova

Individuata dunque la natura della violazione, e la possibilità del concorso tra sanzione amministrativa e sanzione penale, la questione é stata dibattuta nel caso di specie sull’evidenza probatoria o meno della responsabilità penale.

Le forme di formaggio, contenenti il latte oggetto dell’imputazione, erano infatti state accantonate in modo da non essere destinate alla vendita.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per questa doglianza in punto di prova di responsabilità penale: non vi è stata smentita della tesi difensiva dagli esiti dell’istruttoria dibattimentale circa la consistenza e la tempistica dei controlli.

Il che significa che non è emersa una prova sufficiente della responsabilità penale, ovvero del fatto che il titolare del caseificio avesse piena conoscenza della tossicità del latte e l’avesse comunque impiegato nella produzione di formaggio. Formaggio che, peraltro, era stato dopo accantonato e non destinato alla vendita.

In altre occasioni, la Suprema Corte aveva, infatti, precisato che rileva ai fini del reato la “sicura contezza” del superamento del limite di tolleranza.

La Corte di Cassazione, infine, ha evidenziato che la sentenza impugnata non ha richiamato, ai fini dell’accertamento della responsabilità penale sul piano soggettivo, la violazione di generali obblighi di autocontrollo di cui al regolamento CE n. 852 del 2004, anche a prescindere dai controlli effettuati dalle autorità competenti.

Il ricorso per Cassazione proposto dall’imputato è stato, dunque, accolto con rinvio.

Le aflatossine ed i limiti di legge

Le aflatossine sono micotossine con note proprietà genotossiche e cancerogene, ragione per la quale la presenza negli alimenti deve essere mantenuta quanto più bassa possibile. Ne esistono in natura diversi tipi. L’aflatossina B1, la più diffusa nei prodotti alimentari, è tra le più genotossiche e cancerogene. L’aflatossina M1 è uno dei principali metaboliti dell’aflatossina B1 nell’uomo e negli animali e può essere presente nel latte proveniente da animali nutriti con mangimi contaminati da aflatossina B1.

Nel gennaio 2020 l’EFSA ha pubblicato una valutazione scientifica sui i rischi per la salute umana connessi alla presenza di aflatossine negli alimenti. (fonte EFSA)

Le aflatossine negli alimenti e nei mangimi; la normativa di riferimento

I limiti massimi di aflatossine e di altri contaminanti negli alimenti sono stabiliti nel Regolamento (CE) 1881/2006 che stabilisce i livelli massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari

Il Regolamento (CE) 401/2006 sul controllo ufficiale dei livelli di aflatossine nei prodotti alimentari, invece, disciplina i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine.

Per quanto riguarda i mangimi, invece, è la Direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali a stabilire i livelli massimi di contaminanti, tra cui le aflatossine, ammessi; con alcune peculiarità, però, per fusariotossine e dell’ocratossina A previste dalla Raccomandazione 2006/576/EC.

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Il presente articolo, ai sensi del Regolamento, ha finalità meramente informativa e divulgativa della sentenza in commento; non può costituire un parere legale, potendo non tener conto del complesso normativo e giurisprudenziale anche in punto di successivi aggiornamenti per gravami o riforme.
Redazione