Canoni di locazione: via libera al credito d’imposta ex Decreto Rilancio

Via libera al credito d'imposta per i canoni di locazione per attività d’impresa, arte o professione. L’Agenzia delle Entrate comunica il codice per la compensazione e tutti i chiarimenti per imprese, autonomi ed enti non commerciali

Pubblicato su Giugno 07, 2020, 12:55 am
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È stata pubblicata il 6 giugno la Circolare n. 14/2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul credito d’imposta del 60 % del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

La stessa Agenzia con la risoluzione n. 32/E ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

Per quanto riguarda l’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto legge 19maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), l’Agenzia fornisce i chiarimenti sui requisiti per accedere e le modalità di fruizione del credito.

In cosa consiste il credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari

  • al 60 % del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo
  • al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

È necessario che il canone sia stato effettivamente corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

In caso di pagamento anticipato del canone, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta, purché siano pattuite – espressamente nel contratto – come voce unitaria all’interno del canone di locazione.

I beneficiari del credito d’imposta

Chi svolge attività d’impresa, arte o professione beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Condizione è che i ricavi o compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Il credito di imposta è, in ogni caso, riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Possono beneficiarne anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.

La Circolare precisa che si ritengono inclusi i forfetari e le imprese agricole.

Sono, altresì, inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

I requisiti. Calo del fatturato e destinazione non abitativa/categoria catastale.

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; il che significa che il credito di imposta potrebbe spettare per un mese e non per il successivo.

La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica.

Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta

  • è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, o
  • in alternativa può essere ceduto.

La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Compensazione del credito e codice tributo

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

(fonte Agenzia delle Entrate – Circolare n. 14 Risoluzione n. 32/E)

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