Pubblicato su Novembre 04, 2021, 11:37 pm
4 mins [post-views]

È stato pubblicato nella GUUE del 3 novembre, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione del 29 ottobre 2021 che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari.

Il logo consente all’utente, mediante collegamento ipertestuale, di poter verificare   se un sito web che mette in vendita medicinali veterinari a distanza sia legalmente autorizzato a farlo.

Il collegamento ipertestuale, infatti, rimanda all’elenco, stilato dall’Autorità competente di ciascun Stato membro dell’UE, dei rivenditori autorizzati a tale vendita.

L’autorizzazione a vendere medicinali veterinari a distanza

Il Regolamento (UE) 2019/6 (testo consolidato attuale 7.1.2019) stabilisce norme in materia di immissione sul mercato, fabbricazione, importazione, esportazione, fornitura, distribuzione, farmacovigilanza, controllo e impiego dei medicinali veterina (art. 1).

Si impone di fissare così parametri elevati di qualità, sicurezza ed efficacia per i medicinali veterinari, in un’ottica di One Health, per rispondere alle preoccupazioni comuni in merito alla protezione della salute pubblica e della sanità animale.

Le persone autorizzate a vendere medicinali veterinari – ai sensi dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2019/6 – possono vendere tali medicinali a distanza (“tramite i servizi della società dell’informazione” art. 104) a persone fisiche o giuridiche stabilite nell’Unione Europea

  • a determinate condizioni
  • restando soggetti ai controlli di cui al successivo articolo 123.

Il paragrafo 5 dell’art. 104 del Regolamento (UE) 2019/6 dispone che “i rivenditori al dettaglio che offrono medicinali veterinari tramite i servizi della società dell’informazione devono fornire, tra le informaizoni prescritte, anche

il logo comune, realizzato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web relativo alla vendita a distanza di medicinali veterinari e contenente un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente al rivenditore al dettaglio nell’elenco dei rivenditori al dettaglio autorizzati di cui al paragrafo 8, lettera c), del presente articolo”.

Il logo deve essere chiaramente visibile sui siti web che effettuano tali operazioni commerciali.

Il logo comune

In attuazione al complesso dettato normativo di cui sopra, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione del 29 ottobre 2021 ha adottato il logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari.

Il logo comune per la vendita a distanza di medicinali veterinari comprende

  • un elemento grafico
  • un collegamento ipertestuale che rimanda all’elenco di rivenditori autorizzati pubblicato sul sito web dell’Autorità competente di ciascuno Stato membro.

È stato realizzato seguendo dichiaratamente la falsariga dell’analogo logo elaborato per i medicinali per uso umano (comprendendo dunque anche la bandiera nazionale dello Stato membro in cui è stabilito il rivenditore), rivelatosi efficace.

Si distingue da questo per il colore (si compone di una scala cromatica di azzurro e non di verde) e l’apposizione delle lettere «VET».

Il Regolamento sul logo comune si applicherà a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Per il logo comune, vedi allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione del 29 ottobre 2021

Bestseller in Commercio, Industria e Scienza (link pubbl.)

ISPEZIONE DELLE CARNI: QUALI RISCHI IN CASO DI PMI RITARDATA

INFLUENZA AVIARIA: NUOVI FOCOLAI ANCHE IN ITALIA. MISURE DI PROTEZIONE

Redazione