All’indomani del DPCM del 9 marzo 2020 con il quale sono state imposte misure sull’intero territorio nazionale a contrasto della diffusione del CoVid-19, arrivano i primi chiarimenti interpretativi.
Per quanto riguarda i pubblici esercizi, è stata chiarita ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la disciplina delle misure; urgevano per pub e consegne a domicilio.
Sugli spostamenti: limiti e deroghe
Il DPCM 9 marzo prevede che in tutta Italia bisogna “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Divieto assoluto di spostamento, senza deroghe, per persone in quarantena o positivi al Covid-19.
Il Governo precisa l’interpretazione del decreto, del resto denominato Io Resto a Casa “Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.”
La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.
Scarica il modulo di autodichiarazione
“Comprovate” significa che la persona deve poter dimostrare la ragione lavorativa dello spostamento, anche tramite l’autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, tenendo a mente – lo ribadiamo – che Autorità può verificare la veridicità della dichiarazione e la non veridicità costituisce reato.
La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
Cosa é consentito
È possibile uscire per acquistare generi alimentari e si precisa, in risposta alle reazioni seguite al decreto, che non occorre alcun accaparramento perché saranno sempre disponibili; si potrà uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari ma soltanto in caso di stretta necessità (esempio indicato è quella della lampadina in caso di sostituzione di altra fulminata).
È consentito spostarsi per assistere parenti anziani non autosufficienti (con monito a proteggerli dai rischi di contagio in quanto più vulnerabili), per il diritto di visita di figli minorenni presso l’altro genitore (seocndo le modalità previste dal Giudice) e per fare attività motoria all’aperto purché non in gruppo e a distanza interpersonale di un metro; per tale ragione restano aperti parchi e giardini pubblici.
Fermo il divieto assoluto di assembramenti di persone in luoghi all’aperto o al chiuso.
Nessuna limitazione per il transito delle merci e per i corrieri merci, per il trasporto di animali vivi, di alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca.
Allo stesso modo nessuna limitazione alle attività lavorative per imprenditori e lavoratori agricoli, anche stagionali.
Pubblici esercizi
La Presidenza del Consiglio dei MInistri sul proprio portale fornisce anche chiarimenti per i pubblici esercizi.
Gli esercenti di bar e ristoranti possono effettuare attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.
Il limite di orario è riferito unicamente all’apertura al pubblico.
L’attività può poi proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – l’esercente ovvero la cd piattaforma di consegna a domicilio – dovrà evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
Dalle 18 alle 6, quindi, i ristoranti ed i bar devono essere chiusi al pubblico, ma possono effettuare consegna a domicilio del cibo senza contatti personali tra fattorino e cliente.
I mercati coperti, come i centri commerciali e i supermercati, possono restare aperti nei giorni feriali ma non nei giorni festivi e prefestivi; in ogni caso devono contingentare le entrate dei clienti per garantirne la distanza di sicurezza.
I mercati all’aperto devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l’afflusso delle persone.
Chiarimenti anche per i pub, dal momento che inizialmente la lettera del decreto sembrava imporne la chiusura tout court.
Il divieto previsto dal DPCM riguarda, lo chiarisce la Presidenza del Consiglio, lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Il gestore del pub può, quindi, continuare a somministrare cibi e bevande con divieto di eventi e si deve adeguare a quanto previsto per i ristoranti (orari e distanza interpersonale).
Turismo
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo non rientrano nelle eccezioni di cui sopra per cui sono assolutamente da evitare; i turisti già in vacanza devono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Il Governo ha chiarito i limiti delle misure per le strutture turistico ricettive in merito alle attività di somministrazione e bar.
Inizialmente, infatti, si è pensato che i ristoranti presso gli alberghi turistici già occupati non potessero più servire la cena, in quanto pasto dopo le 18.
È stato precisato che le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche dalle ore 18 alle ore 6, ma esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al DPCM dell’8 marzo.
La struttura turistico ricettiva non è tenuta alla verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche, non dovrà quindi verificare se l’ospite è stato mosso da ragioni lavorative, di salute o di necessità.
Sul DPCM 9 marzo, leggi articolo