Consumatori e class action: la nuova direttiva europea

È stata pubblicata la Direttiva UE 2020/1828 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Nuove procedure di class action dal 2023 anche per il risarcimento dei danni.
Pubblicato su Dicembre 07, 2020, 8:43 pm
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L409 4.12.2020) la Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 sulla c.d. class action europea.

La direttiva stabilisce norme destinate a garantire che tutti gli Stati membri rendano disponibile una procedura di azione rappresentativa da intentare nei confronti di professionisti per violazioni di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, prevedendo adeguate garanzie per evitare l’abuso del contenzioso.

Si tratta della più comunemente chiamata class action.

Queste le definizioni principali di cui al testo approvato:

  • «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
  • «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica, sotto il controllo pubblico o privato, che agisce, anche tramite un’altra persona che opera in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
  • «interessi collettivi dei consumatori»: gli interessi generali dei consumatori e, in particolare ai fini dei provvedimenti risarcitori, gli interessi di un gruppo di consumatori;
  • «ente legittimato»: qualsiasi organizzazione o ente pubblico che rappresenta gli interessi dei consumatori designato da uno Stato membro come legittimato a intentare azioni rappresentative in conformità della presente direttiva;
  • «azione rappresentativa» (representative action): un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento risarcitorio, o entrambi.

Gli enti legittimati dovranno adempiere ad obblighi di pubblicità (anche relativi alle azioni rappresentative intraprese) e di trasparenza anche in punto di finanziamento da parte di terzi.

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 25 dicembre 2022 ed applicare le disposizioni a decorrere dal 25 giugno 2023.

Ogni Stato membro dovrà comunicare anticipatamente alla Commissione Europea un elenco (pubblico) degli enti legittimati che ha designato al fine di intentare azioni rappresentative, entro il 26 dicembre 2023, nonché le successive modifiche.

Provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori

La finalità della Direttiva (UE) 2020/1828, dunque, è quella di contenere il pregiudizio ai consumatori causato dalle violazioni del diritto dell’Unione quando un ampio numero di consumatori sia danneggiato dalla stessa pratica illecita, per ottenere la cessazione delle pratiche illecite e il risarcimento dei danni.

La norma abroga – a decorrere dal 25 giugno 2023 – la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che aveva già consentito agli enti legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte alla cessazione o al divieto di violazioni del diritto dell’Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori.

Il focus principale è l’introduzione di provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori per “migliorare l’azione di deterrenza contro le pratiche illecite e ridurre il danno per i consumatori”.

Gli Stati potranno mantenere anche procedure nazionali già adottate, purché una procedura di azione rappresentativa sia conforme alla Direttiva appena pubblicata.

Provvedimenti inibitori

I provvedimenti inibitori (provvisori e definitivi) sono finalizzati a far cessare o vietare una pratica che costituisce violazione ai sensi della direttiva stessa.

Affinché un ente legittimato possa chiedere un provvedimento inibitorio, i singoli consumatori non sono tenuti a manifestare la volontà di farsi rappresentare da tale ente legittimato.

 L’ente legittimato non è tenuto a provare:

  1. le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori lesi dalla violazione; o
  2. la condotta intenzionale o negligente del professionista.

Provvedimenti risarcitori

I provvedimenti risarcitori impongono al professionista di offrire ai consumatori interessati rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.

La Direttiva (UE) 2020/1828 prevede che siano gli Stati membri a stabilire come e in quale fase di un’azione rappresentativa i singoli consumatori interessati possano esprimere esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati o meno dall’ente legittimato e di essere vincolati o meno dall’esito dell’azione stessa, entro un limite di tempo appropriato successivo alla proposizione dell’azione.

Varrà il principio del ne bis in idem: i consumatori aderenti non possono essere rappresentati in altre azioni rappresentative o individuali con la stessa causa petendi e nei confronti dello stesso professionista, non potendo comunque ricevere più di un indennizzo.

Le disposizioni del diritto UE tutelate

Le disposizioni del diritto dell’Unione Europea la cui violazione può comportare l’esperimento di una class action ai sensi della Direttiva (UE) 2020/1828 sono riportate nell’allegato 1 della Direttiva stessa.

Tra le medesime troviamo:

  • Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).
  • Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
  • Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
  • Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4): articoli 3 e 5.
  • Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
  • Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
  • Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE («regolamento sull’ODR per i consumatori») (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.

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