Controlli ed etichettatura nel bio: novità in GUUE

Pubblicato in GGUE il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021. Le norme dal 1° gennaio 2022 in materia di controlli e altre misure nella produzione biologica, ad integrare quanto previsto dal Reg. UE 2018/848.
Pubblicato su Febbraio 23, 2021, 4:35 pm
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Novità nel contesto normativo del bio, in vista delle prossime scadenze: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 febbraio 2021 (L62) il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021.

La norma appena pubblicata reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le misure integrative previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/279

La ragione dell’intervento di cui al Regolamento di Esecuzione UE 2021/279 appena pubblicato risiede nella necessità di integrare la disciplina di cui al Reg. UE 2018/848 (testo consolidato 1 gennaio 2021), ed in particolare:

  • capo III, sulle norme generali di produzione per gli operatori, per le quali sono state necessarie norme aggiuntive
  • capo IV, sulle disposizioni specifiche relative all’etichettatura dei prodotti biologici e in conversione
  • capo V, sulle norme per la certificazione degli operatori e dei gruppi di operatori
  • capo VI, sui controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali

Ricordiamo a questo proposito che lo stesso Regolamento UE 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio, si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022, stante l’intervenuta proroga rispetto a quanto inizialmente fissato (1 gennaio 2021) per l’emergenza sanitaria Covid-19.

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Le misure precauzionali

Tra le norme aggiuntive che si applicheranno dal 2022, sono comprese le misure precauzionali che gli operatori dovranno adottare per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati, nonché le misure da adottare in caso di presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.

Il Regolamento di Esecuzione UE 2021/279 stabilisce, dunque, le fasi procedurali da seguire e i documenti da fornire qualora gli operatori sospettino, a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati, che il prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione non sia conforme al regolamento (UE) 2018/848.

L’art. 1, infatti, precisa gli adempimenti relativi alle fasi procedurali che l’operatore sarà tenuto a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.

L’operatore, per verificare se il sospetto possa essere comprovato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, dovrà tener conto dei seguenti elementi:

  • se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l’operatore verifica se:
    • le informazioni sull’etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondono;
    • le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscono al prodotto effettivamente acquistato;
  • qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia sotto il controllo dell’operatore, quest’ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza.

All’atto di informare l’autorità competente o di controllo di un sospetto comprovato o quando il sospetto non può essere eliminato, l’operatore dovrà fornire gli elementi di cui al comma 2 dell’art. 1, tra cui

  • le informazioni e i documenti relativi al fornitore
  • la tracciabilità del prodotto almeno i seguenti elementi
  • i risultati di laboratorio 

Vengono dettate, inoltre, all’art. 2, ulteriori norme riguardanti gli elementi che dovranno essere determinati nel corso dell’indagine ufficiale di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, nonché i risultati attesi dell’indagine ufficiale e gli obblighi minimi in materia di relazioni.

L’indagine ufficiale, infatti, dovrà giungere a una conclusione almeno sui seguenti punti:

  • l’integrità dei prodotti biologici e in conversione;
  • la fonte e la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati;
  • gli elementi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/848.

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L’etichettatura dei prodotti biologici e in conversione

Il Regolamento di Esecuzione UE 2021/279 stabilisce, inoltre, alcune norme aggiuntive per quanto riguarda la posizione e l’aspetto di determinate indicazioni sull’etichetta.

La dicitura prevista per i prodotti in conversione di origine vegetale (art. 30, paragrafo 3 Reg. UE 2018/848) dovrà figurare:

a) con colore, formato e tipo di caratteri che non le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto ed è interamente redatta in caratteri della stessa dimensione;

b) nello stesso campo visivo del codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848.

Certificazione degli operatori e dei gruppi di operatori

Il Regolamento di Esecuzione UE 2021/279 detta ulteriori norme in materia di certificazione degli operatori e dei gruppi di operatori.

Si è ritenuto opportuno, lo si legge in premessa, stabilire la dimensione massima dei gruppi di operatori, affinché il sistema dei controlli interni possa garantire la conformità di tutti i membri del gruppo al Regolamento UE 2018/848, pur garantendo “risorse sufficienti a istituire un sistema di controlli interni efficiente che possa fare affidamento su personale qualificato”.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 la dimensione massima di un gruppo di operatori sarà di 2.000 membri.

Il regolamento appena pubblicato riporta, per esigenze di conformità e condivisione, l’elenco dei documenti e delle registrazioni che un gruppo di operatori dovrà conservare ai fini del sistema di controlli interni.

Tra questi, nel dettato di cui all’art. 5 che precisa anche i requisiti minimi, figurano la documentazione relativa alla formazione degli ispettori e dei membri del gruppo, le registrazioni delle misure adottate in caso di non conformità ei registri di tracciabilità.

È previsto, inoltre, che i gestori del sistema di controlli interni siano tenuti a informare l’autorità competente o di controllo che rilascia il certificato delle questioni più importanti, “quali sospetti di non conformità, sospensioni o revoche dei membri ed eventuali divieti di immissione sul mercato di prodotti come biologici o in conversione”.

I controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali

In ultimo, il Regolamento di Esecuzione UE 2021/279, rispetto al Capo VI del Reg. UE 2018/848, introduce ulteriori norme sui controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali.

In particolare, stabilisce norme sulle percentuali minime dei controlli ufficiali e sul campionamento, nonché un modello comune di catalogo delle misure fornendo ulteriori linee guida sulla classificazione dei casi di non conformità e sulle misure appropriate.

Ai controlli ufficiali di cui all’art. 38, par. 4, del Reg. UE 2018/848, previsti in funzione del rischio di non conformità, saranno applicabili le seguenti percentuali minime per ogni anno:

  • controlli senza preavviso per almeno il 10 % di tutti i controlli ufficiali degli operatori o dei gruppi di operatori;
  • almeno il 10 % di controlli aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del Reg. UE 2018/848;
  • almeno il 5% degli operatori (esclusi gli operatori esentati ex artt. 34, par. 2 e 35, par 8 del Reg. UE 2018/848) e almeno il 2% dei membri di ciascun gruppo di operatori sottoposto a campionamento a norma dell’art. 14, lettera h) Reg. UE 2017/625;
  • almeno il 5 % degli operatori membri di un gruppo, ma non in numero inferiore a 10, sottoposto a una nuova ispezione. Se il gruppo di operatori conta 10 membri o meno, tutti i membri saranno controllati in relazione alla verifica della conformità di cui all’art. 38, par. 3, del Reg. UE 2018/848.

Le informazioni su casi di non conformità, sospettata o accertata, che incidono sull’integrità dei prodotti biologici o in conversione, dovranno essere condivise tra gli Stati membri e la Commissione direttamente e il più efficacemente possibile, per consentire a tutte le autorità competenti interessate di svolgere indagini ufficiali e di applicare le misure necessarie.

Sono state, dunque, precisate le procedure per la condivisione di queste informazioni, comprese le funzionalità del Sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS).

Il Catalogo nazionale di misure

L’art. 8, in particolare, disciplina il Catalogo nazionale di misure di cui all’art. 41, par. 4, del Reg. UE 2018/848, rimandando alle modalità uniformi di cui all’Allegato 1 del medesimo Regolamento di Esecuzione UE 2021/279 ed indicando i contenuti minimi.

Tra questi contenuti minimi figura la classificazione dei casi di non conformità in tre categorie (scarsa entità, grave, critica) sulla base di criteri indicati nelle stessa norma tra cui l’efficienza del sistema di tracciabilità.

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Disposizioni transitorie

Al fine di consentirne l’adeguamento, sono previste due ipotesi di disposizioni transitorie

  • I gruppi di operatori dei paesi terzi conformi ai regolamenti (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali sono necessarie importanti modifiche amministrative, giuridiche e strutturali per quanto riguarda la citata dimensione massima del gruppo, si conformano a tale disposizione al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2025
  • Il catalogo nazionale di misure elaborato a norma dell’art. 8 si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2023.

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Redazione