Fitosanitari: modificati alcuni livelli massimi di residui (LMR) per il procloraz

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 febbraio 2020, n. 40 il Regolamento UE 2020/192 che modifica i LMR per il procloraz

Pubblicato su Febbraio 14, 2020, 1:21 am
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 febbraio 2020, n. 40 il Regolamento UE 2020/192 della Commissione del 12 febbraio 2020, con il quale si modificano gli allegati II e III del regolamento CE n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di procloraz in o su determinati prodotti

I livelli massimi di residui (LMR) per il procloraz sono stati originariamente fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti ed ha proposto di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di procloraz, BTS 44595 (M201-04) e BTS 44596 (M201-03), espressa come procloraz

Leggi il parere EFSA sul procloraz

L’EFSA ha individuato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per agrumi, kiwi, banane, manghi, ananas e fegato di bovini; a fronte di tale rischio si é ritenuto opportuno ridurre tali LMR al limite di determinazione (LOD) o al livello individuato dall’Autorità stessa.

L’Autorità, inoltre, ha raccomandato di ridurre gli LMR per aglio, scalogni, lattughe e insalate, portulaca/porcellana, erbe fresche e fiori commestibili, piselli, semi di lino, semi di girasole, semi di colza, orzo, avena, riso, segale, frumento, chicchi di caffè, infusioni di erbe da fiori, foglie ed erbe e radici, spezie, barbabietole da zucchero, bovini (grasso, reni), grasso equino e fegato di pollame. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, si è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

Con il regolamento quindi sono stati modificati gli allegati II e III del regolamento CE n. 396/2005 per quanto riguarda tale sostanza attiva procloraz in e su tutti i prodotti: esclusi agrumi, kiwi, banane, manghi, ananas e fegato di bovino, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 4 settembre 2020.

Nel mese di settembre 2019, inoltre, erabo stati modificati anche i LMR per gli antiparassitari ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione – leggi articolo – per l’imazalilleggi articolo – e i LMR di clormequat per i funghi coltivati – leggi articolo -.



Redazione