Il Consiglio dell’Unione Europea

Pubblicato su Dicembre 19, 2019, 6:11 pm
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Il Consiglio dell’Unione Europea è l’istituzione che rappresenta i governi degli Stati membri; è la sede in cui i ministri provenienti da ciascun Stato membro dell’UE si riuniscono per adottare atti legislativi e coordinare le politiche.

I compiti del Consiglio dell’UE

Il Consiglio dell’UE (spesso indicato Consiglio UE) è un organo decisionale essenziale dell’UE, in quanto

  • negozia ed adotta la normativa dell’UE, nella maggior parte dei casi unitamente al Parlamento europeo mediante la procedura legislativa ordinaria, detta anche procedura di codecisione. La codecisione è utilizzata per i settori in cui l’Unione Europea ha competenza esclusiva o concorrente con gli Stati membri, legiferando sulla base delle proposte presentate dalla Commissione europea;
  • è responsabile del coordinamento delle politiche degli Stati membri in ambiti specifici (politiche economiche e di bilancio – istruzione, cultura, gioventù e sport – politica occupazionale);
  • definisce e attua la politica estera e di sicurezza dell’UE, anche in ambito di aiuto umanitario, in base agli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo;
  • Conclude accordi internazionali tra UE e Paesi terzi e Organizzazioni internazionali, dopo aver dato mandato alla Commissione per la negoziazione. È il Consiglio ad adottare la decisione finale relativa alla conclusione dell’accordo, dopo l’approvazione del Parlamento europeo (necessaria per i settori soggetti alla codecisione) e la ratifica di tutti gli Stati membri;
  • Adotta il bilancio dell’UE insieme al Parlamento europeo, il che accade solitamente a dicembre di ogni anno per farlo entrare in vigore dal 1º gennaio dell’anno successivo.

La procedura legislativa ordinaria, la “codecisione”, viene utilizzata per vari settori politici dell’UE, circa 85 che vanno dalla lotta contro la discriminazione alla politica comune in materia di immigrazione.

Il sistema di voto

A seconda dell’argomento discusso, il Consiglio dell’UE decide:

  • a maggioranza semplice (voto favorevole di 14 Stati membri)
    •  per questioni procedurali
    • per chiedere alla Commissione di effettuare studi o presentare proposte
  • a maggioranza qualificata (o doppia maggioranza: voto favorevole del 55% degli Stati membri, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’UE): é il metodo di voto più diffuso all’interno del Consiglio, utilizzato per le decisioni in ambirto di codecisione. L’astensione é voto contrario. L’80% circa di tutta la legislazione UE è adottato secondo tale procedura (fonte www.consilium.europa.eu).
  • all’unanimità (totalità voti favorevoli) riservata alle questioni considerate sensibili e l’asetnsione in questo caso non impedisce la votazione; di massima si tratta di decisioni in ambito di
    • politica estera e di sicurezza comune (esclusi alcuni casi ben definiti che richiedono la maggioranza qualificata, quali ad es. la nomina di un rappresentante speciale);
    • cittadinanza (concessione di nuovi diritti ai cittadini UE);
      adesione all’UE;
    • armonizzazione della legislazione nazionale in materia di imposte indirette;
    • finanze UE (risorse proprie, quadro finanziario pluriennale);
    • alcune disposizioni in materia di giustizia e affari interni (Procura europea, diritto di famiglia, cooperazione di polizia a livello operativo, ecc.);
    • armonizzazione della legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e protezione sociale.

In ogni caso, per la validità della votazione é necessaria la maggioranza dei membri; ogni membro del Consiglio può ricevere soltanto una delega da parte di un altro Stato membri.

Conclusioni e risoluzioni

Il Consiglio dell’Unione Europea adotta non solo atti giuridici ma anche “documenti non intesi ad avere effetti giuridici, come conclusioni, risoluzioni e dichiarazioni”.

Con questi atti il Consiglio esprime una posizione politica su temi connessi alle attività dell’UE.

Questi tipi di documenti fissano solo posizioni o impegni politici – non sono previsti dai trattati e non sono quindi giuridicamente vincolanti.

Le conclusioni sono adottate a seguito di un dibattito durante una sessione del Consiglio; possono contemplare una posizione politica su un tema specifico.

Le risoluzioni del Consiglio,i nvece, definiscono di solito i lavori futuri previsti in uno specifico settore di attività.

Prive di effetti giuridici, possono invitare la Commissione a presentare una proposta o ad adottare ulteriori misure.

Se la risoluzione riguarda un settore non interamente di competenza dell’UE, assume la forma di “risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri”.

Le conclusioni e le risoluzioni sono utilizzate per diversi scopi tra i quali:

  • invitare uno Stato membro o un’altra istituzione dell’UE a intervenire su una questione specifica.
  • chiedere alla Commissione di preparare una proposta su un tema specifico, come indica l’articolo 241 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
  • coordinare le azioni degli Stati membri; quando il Consiglio porta avanti un obiettivo politico con una procedura di coordinamento flessibile, le conclusioni o risoluzioni vengono elaborate allo scopo di fissare obiettivi o valutare i progressi compiuti;
  • indicare, nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’UE, la posizione dell’UE su un determinato evento o paese. Esprimono una posizione politica o valutano un evento internazionale a nome dell’UE;
  • fissare una posizione coordinata tra l’UE e i suoi Stati membri nell’ambito delle organizzazioni internazionali. Il Consiglio può, ad esempio, elaborare conclusioni in vista della partecipazione dell’UE a consessi internazionali;
  • formulare osservazioni e presentare eventuali soluzioni a problemi individuati nelle relazioni speciali della Corte dei conti

(fonte www.consilium.europa.eu)

Redazione