Cambiano i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 maggio, il Regolamento di esecuzione (Ue) 2020/602 della Commissione del 15 aprile 2020 modifica il regolamento di esecuzione (Ue) 2017/717 introducendo nuovi modelli in aggiornamento a quelli esistenti.
Gli allegati di cui al Regolamento di esecuzione (Ue) 2017/717 sono sostituiti dai rispettivi allegati di cui al 2020/602.
L’aggiornamento dei certificati zootecnici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione, infatti, stabilisce i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale utilizzati a decorrere dal 1° novembre 2018.
Alcune esigenze tecniche hanno determinato la necessità di apporre modifiche per agevolarne la funzionalità pratica.
Sono sorti, infatti, problemi pratici legati all’uso di tali modelli, riguardanti la stampa dei certificati zootecnici e la verifica dell’identità degli animali riproduttori.
Non soltanto; l’emissione di certificati zootecnici per il materiale germinale da parte di un unico organismo di rilascio ha generato problemi dovuti alla separazione tra gli enti selezionatori e gli enti ibridatori da un lato e i centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma o i gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni dall’altro.
Da qui il problema puramente pratico: al fine di consentire agli enti selezionatori e agli enti ibridatori di rilasciare certificati zootecnici su un unico foglio, è stato necessario consentirne la stampa con orientamento sia verticale sia orizzontale.
Allo stesso tempo sono state apportate modifiche nel modello in punto di note a piè di pagina, sul formato della genealogia e sui dati di accoppiamento (periodo anziché data per gli allevamenti estensivi), inserendo anche nei modelli di certificati zootecnici per il materiale germinale uno spazio per la firma di più organismi di rilascio.
Le nuove disposizioni
Per semplificazione, il regolamento di esecuzione (Ue) 2020/602 della Commissione del 15 aprile 2020 ha abrogato una serie di decisioni (84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE e 2006/427/CE).
La transizione ai nuovi modelli, secondo gli allegati che sostituiscono quelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/717, prevede una gradualità, con applicazione delle nuove norme a decorrere dal 4 luglio 2020, con procedure transitorie fino al 4 agosto 2020.
Il regolamento di esecuzione (Ue) 2020/602 della Commissione del 15 aprile 2020
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