Con sentenza n. 15226 del 15 maggio 2020 la Corte di Cassazione, sez. III penale, conferma il proprio orientamento in materia di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.
Il Tribunale aveva condannato un esercente alla pena di alcune centinaia di euro di ammenda in relazione alla legge n. 283/1962, articolo 5, lettera b) e articolo 6 perchè deteneva per la vendita alimenti in cattivo stato di conservazione.
Sulla preliminare eccezione di depenalizzazione del reato in questione ad opera del D. Lgs. n. 8 del 2016, la Cassazione ha ribadito che il reato è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da Euro 309 e Euro 30.987 e quindi non si tratta di fattispecie punita con sola pena pecuniaria.
Non trova, pertanto, applicazione il D. Lgs. 8/2016, articolo 1, comma 1 ed il reato in questione non rientra negli altri casi di depenalizzazione di cui all’articolo 3 (Cass. pen. n. 19686/2018).
Caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cattivo stato di conservazione
A fronte del gravame per omessa valutazione dell’effettiva pericolosità delle modalità di detenzione e ancor prima “delle modalità e tempi di surgelazione dei prodotti detenuti”, la Suprema Corte ha delineato il quadro interpretativo della contravvenzione.
La contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b), infatti, vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.
Ai fini della configurabilità del reato, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza.
Queste ultime devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza.
Il principio è stato già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 443 del 9.1.2002, richiamata poi da reiterate pronunce su fattispecie analoghe (ex plurimis, n. 6108/2014 e n. 40772/2015) nonché recentemente dalla sentenza n. 94040 del 10 marzo 2020.
La tutela dell’ordine alimentare
Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell’alimento.
Non rileva l’effettiva produzione di un danno alla salute, trattandosi di una fattispecie volta alla tutela del c.d. ordine alimentare, diretta ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura.
Gli elementi di prova del cattivo stato di conservazione
E’, dunque, necessario “accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze, escludendosi, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie”.
Elementi di prova meritevoli di valutazione sono, infatti, anche le testimonianze delle persone addette alla vigilanza quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile a seguito di una semplice ispezione.
Nel caso in questione dal verbale di sequestro e dalle testimonianze degli operanti è emerso il cattivo stato di conservazione degli alimenti, freschi all’origine e congelati, ed in particolare dai seguenti dati:
- conservazione in congelatori a pozzetto in assenza di indicazione di precedente sottoposizione al processo di abbattimento;
- mancanza di documentazione attestante l’esecuzione corretta del processo di abbattimento;
- assenza di un abbattitore presso la struttura ove erano gli alimenti;
- presenza di brina e “bruciature da freddo” su alcuni prodotti.
Il Giudice del merito da tali dati ha dedotto, senza incorrere in illogicità, una violazione del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie di igiene e conservazione.
In ultimo, la Suprema Corte conferma che la presenza degli alimenti in questione all’interno della struttura di ristorazione rende verosimile la destinazione dei medesimi alla vendita e non all’uso personale.
CONGELAZIONE DEGLI ALIMENTI E CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE. LA RECENTE DECISIONE DELLA CASSAZIONE
ALIMENTI CONGELATI SUL MENÙ E TENTATA FRODE IN COMMERCIO.
Il presente articolo, ai sensi del Regolamento, ha finalità meramente informativa e divulgativa della sentenza in commento; non può costituire un parere legale, potendo non tener conto del complesso normativo e giurisprudenziale.