Import UE: incrementi temporanei dei controlli e misure di emergenza

Modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793: controlli ufficiali e misure di emergenza per determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi.

Pubblicato su Maggio 08, 2020, 11:55 pm
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 maggio 2020 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/625 della Commissione del 6 Maggio 2020.

Il provvedimento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi .

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/625 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le fonti normative del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/625 della Commissione

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo altresì l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissando le procedure nel campo della sicurezza alimentare (testo consolidato 26.7.2019).

Tra le disposizioni, viene messo in rilievo l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii).

articolo 53 regolamento (CE) n. 178/2002 Misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo           1.  Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o alcune delle seguenti misure:     a) nel caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria:  i) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzazione dell'alimento in questione;  ii) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo del mangime in questione; iii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione; iv) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata;    b) nel caso di alimenti o mangimi importati da un paese terzo: i) sospensione delle importazioni dell'alimento o del mangime in questione da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio ed eventualmente dal paese terzo di transito; ii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione in provenienza da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio; iii) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata - omissis

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (testo consolidato 14.12.2019) disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Vengono messi in rilievo, in particolare, l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b).

articolo 47 regolamento (UE) 2017/625 Animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri   1.  Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell’Unione:   omissis…     d)  merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione ha deciso, mediante atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;     e)  animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429, o all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell’Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;   f)  animali e merci in relazione alla cui entrata nell’Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126 o 128, o in base alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, condizioni o misure che impongono di accertare, all’entrata degli animali o delle merci nell’Unione, la conformità alle condizioni o misure di cui sopra.              2.  La Commissione, mediante atti di esecuzione:   a)  stabilisce elenchi che indicano tutti gli animali e tutte le merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), precisando i loro codici nella nomenclatura combinata; e  b)  stabilisce l’elenco delle merci appartenenti alla categoria di cui al paragrafo 1, lettera d), indicando i loro codici nella nomenclatura combinata e lo aggiorna secondo necessità in relazione ai rischi di cui al suddetto punto.   omissis…
articolo 54 regolamento (UE) 2017/625 Frequenza dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici  omissis… 4.  La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione:  a)  la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d); e   b)  la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici per le categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), se non già prescritta negli atti ivi specificati.          omissis…           

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (testo consolidato 29.10.2019) stabilisce

  • le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento e
  • le condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.

Le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/625, dunquem, ha apportato diverse modifiche in materia.

Alcune categorie di partite di alimenti e mangimi sono escluse dal campo di applicazione del citato regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a condizione che il loro peso lordo non sia superiore a 30 kg.

Dato che i pericoli riguardano i prodotti stessi e non i loro contenitori immediati o imballaggi, questo limite di peso dovrebbe riguardare solo i prodotti stessi.

Per tale ragione, si è inteso modificare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di sostituire il riferimento al peso lordo con un riferimento al peso netto.

Il nuovo testo è

«3.   Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a meno che il loro peso netto non sia superiore a 30 kg:

  1. le partite di alimenti e mangimi inviati come campioni commerciali, campioni di laboratorio o articoli di esposizione per mostre, che non sono destinati all’immissione sul mercato;
  2. le partite di alimenti e mangimi che fanno parte del bagaglio personale dei passeggeri e sono destinati al consumo o all’uso personale;
  3. le partite non commerciali di alimenti e mangimi spediti a persone fisiche che non sono destinati all’immissione sul mercato;
  4. le partite di alimenti e mangimi destinati a scopi scientifici.»

La modifica degli allegati

Allo stesso tempo sono stati modificati gli elenchi di cui agli allegati I e II, ed inserito un allegato II bis, per le seguenti ragioni:

  • la comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002;
  • le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale
  • relazioni semestrali sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri nel 2019 in conformità all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione.

Nuovi incrementi di controlli ufficiali

Tra i recenti incidenti alimentari menzionati nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/625 che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali si ricordano:

  • la questione delle partite di arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi provenienti dalla Turchia, le cui informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari.
  • i dati delle miscele di spezie provenienti dal Pakistan, che indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana dovuti alla possibile contaminazione da aflatossine
  • l’elevata frequenza di casi di non conformità sui fagioli del Kenya e sulle uve secche e le melagrane della Turchia rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento (CE) n. 669/2009 nel primo semestre del 2019

Nuove condizioni speciali

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/625 della Commissione ha introdotto, inoltre, nuove condizioni speciali al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

Per tale ragione gli alimenti interessati vengono espunti dall’allegato I per essere inseriti nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

I semi di sesamo dal Sudan e dall’Uganda

Una ulteriore modifica è diretta conseguenza, invece, dell’aumento del tasso di non conformità, da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa di presenza di Salmonella, nei semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda.

I dati dimostrano che “l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione costituisce un grave rischio per la salute umana” per cui vengono introdotte condizioni speciali per i semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda.

Oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, tutte le partite di semi di sesamo provenienti dal Sudan e dall’Uganda dovranno essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi indicano l’assenza di Salmonella in 25 g.

I risultati del campionamento e delle analisi dovranno essere allegati a tale certificato.

I peperoni della specie Capsicum dall’India e dal Pakistan

Anche i peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan sono già soggetti ad un livello accresciuto di controlli ufficiali dal gennaio 2018 per la verifica della presenza di residui di antiparassitari.

I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti alimentari indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità per i peperoni Capsicum provenienti dall’India e un aumento del tasso di non conformità per quelli provenienti dal Pakistan.

L’ingresso anche di questi alimenti nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana, per cui anche per essi è stato previsto come condizione speciale l’accompagnamento di certificato speciale.

Tutte le partite di peperoni (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan dovranno essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che i prodotti sono stati campionati e analizzati per verificare la presenza di residui di antiparassitari e tutti i risultati indicano che non sono stati superati i livelli massimi di residui di antiparassitari.

I risultati del campionamento e delle analisi dovranno essere allegati a tale certificato. È pertanto opportuno sopprimere dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 le voci relative ai peperoni della specie Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India e dal Pakistan e inserirle nell’allegato II di tale regolamento.

La diminuzione della frequenza dei casi di non conformità

Per altri alimenti, invece, è stata registrata una diminuzione dei casi di non conformità per cui viene disposta la soppressione dall’allegato II e l’inserimento in allegato I.

Gli alimenti in questione, pertanto, vedranno soltanto l’incremento dei controlli ufficiali e non più le condizioni speciali con le prescrizioni sulla certificazione ufficiale, sul campionamento e sulle analisi.

Si tratta di foglie di curry provenienti dall’India,lamponi provenienti dalla Serbia, le albicocche secche e le albicocche altrimenti preparate o conservate provenienti dalla Turchia e i limoni della Turchia.

Ulteriori modifiche con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/625

In ultimo, sono state apportate ulteriori modifiche agli allegati:

  • tutte le descrizioni dei prodotti figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 riguardanti i semi di sesamo sono modificate per comprendere sia i semi di sesamo crudi che quelli trattati; questi prodotti, inoltre, saranno indicati come«Sesamum seeds» anziché «Sesame seeds (Sesamum seeds)»
  • tutte le voci degli allegati I e II relative alle arachidi sono modificate per comprendere le farine e le polveri di arachidi; tutte le voci relative alle arachidi figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 includeranno i panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide
  • I codici della nomenclatura combinata indicati per i peperoni della specie Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci), provenienti rispettivamente dallo Sri Lanka e dall’India, e per le albicocche, altrimenti preparate o conservate, provenienti dall’Uzbekistan sono modificati al fine di garantire la coerenza con la descrizione di tali prodotti figurante negli allegati I e II
  • Per contenere la disciplina in un unico atto, la decisione di esecuzione 2014/88/UE (misure supplementari sulle foglie di betel originari o provenienti dal Bangladesh) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 (fagioli secchi dei codici NC 0713 39 00, 0713 35 00 e 0713 90 00 originari dalla Nigeria) sono stati abrogati e le loro disposizioni vengono trasferite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/625 della Commissione del 6 Maggio 2020

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