Preconfezionamento del pane precotto: nessun rinvio pregiudiziale

Con ordinanza n. 8197 del 27 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha deciso sulla normativa che prevede il preconfezionamento del pane da precotto surgelato.

Pubblicato su Maggio 13, 2020, 1:41 am
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Con ordinanza n. 8197 del 27 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha deciso in merito ad una questione attinente al preconfezionamento del pane quando il prodotto deriva da cottura di pane parzialmente precotto surgelato.   

La controversia originava da un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione ad oggetto la sanzione amministrativa comminata da un’azienda sanitaria nei confronti del titolare di un supermercato, a seguito di accertamento della violazione della disciplina sul preconfezionamento in questione.

Respinta l’opposizione nei due gradi di merito, vengono riproposte in cassazione le due istanze pregiudiziali, di rinvio alla Corte Costituzionale e di rinvio alla Corte di Giustizia.

Preconfezionamento del pane: lesione alla libertà di iniziativa economica?

In primo luogo, i ricorrenti hanno eccepito l’incostituzionalità della normativa in materia (art. 14 legge n. 580 del 1967 e art. 1 Decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998) che prevede l’obbligo di preconfezionamento del pane parzialmente precotto.

art. 14 legge 4 luglio 1967 n. 580 - È denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).
Art. 1 DPR 30 novembre 1998, n. 502 Pane parzialmente cotto   -    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti:   a) "ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato" in caso di provenienza da prodotto surgelato;   b) "ottenuto da pane parzialmente cotto" in caso di provenienza da prodotto non surgelato ne' congelato.         2. Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienicosanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma l deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.

Si è eccepita, dunque, la violazione dell’art. 41 della Costituzione in quanto la normativa limiterebbe l’iniziativa economica dei rivenditori anche rispetto a quelli di pane fresco.

Ciò anche tenuto conto che l’informazione dei consumatori verrebbe garantita da altri presidi di legge, quali ad esempio l’etichettatura.

La Corte di Cassazione ha respinto la motivazione, confermando il principio per cui la libertà d’iniziativa economica sancita dall’art. 41 Cost. non viene lesa allorché “l’apposizione di limiti generali d’esercizio corrisponda all’utilità sociale, a norma dell’articolo 41 Cost., comma 2, purché l’individuazione dell’utilità sociale non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano con misure palesemente incongrue”.

L’informativa al consumatore

Il consumatore deve essere edotto di una qualità essenziale del pane, e cioè che deriva da alimento precotto anziché fresco.

Nell’obbligo di tutela del consumatore si ravvisa l’utilità sociale di cui all’art. 41 Cost., “rispetto alla quale il preconfezionamento non è misura incongrua, poiché si aggiunge ad altre (etichettatura e cartellonistica) nel segnalare al consumatore la lavorazione differenziata del pane in acquisto”.

Art. 41 Costituzione L'iniziativa economica privata è libera.       Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.      La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

È, dunque, manifestamente infondata la questione di legittimità incostituzionale dell’art. 14 legge n. 580 del 1967, nonché dell’art. 1 Decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998, in quanto il preconfezionamento prescritto per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, costituisce misura non discriminatoria, idonea ad informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto.

Il principio UE sulla libera circolazione delle merci

La normativa non lede neppure il principio UE della libera circolazione delle merci.

La Corte di Giustizia ha dichiarato, infatti, “legittimo sul piano unionale l’obbligo di preconfezionamento del pane a cottura frazionata, purché’ esso sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come agli importati, e non rappresenti, quindi, un ostacolo all’importazione intracomunitaria” (CGUE 18 settembre 2003, C416/00).

La Corte di Cassazione non ha ravvisato motivo per cui interessare nuovamente il Giudice Europeo su una questione rimasta invariata, non sussistendo discriminazione anche rispetto a prodotti importati dall’Austria (nella singola fattispecie).

La Suprema Corte, dunque, conferma che la norma di cui all’art. art. 1 Decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998 è conforme tanto alla Costituzione, in tema di libera iniziativa economica, quanto alla normativa UE, in tema di libera circolazione delle merci.

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Redazione