Scorte vendemmia 2019: la rettifica delle disposizioni transitorie

Per un errore di traduzione, con Regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione vengono rettificate le disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli.

Pubblicato su Maggio 01, 2020, 6:44 pm
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 aprile 2020 (L129) il Regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione del 13 febbraio 2020.

Il provvedimento rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli per la vendemmia 2019.

Ricordiamo che il suddetto regolamento, del 12.3.2019 con testo consolidato del 7.6.2019, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

  • le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato,
  • le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli,
  • la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione,
  • la pubblicazione delle schede dell’OIV.

La questione delle scorte vendemmia 2019

La necessità del provvedimento è derivata da un errore di traduzione: il regolamento delegato (UE) 2019/934, che ha sostituito ed abrogato il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, riporta un errore in tutte le versioni linguistiche del testo.

L’errore riguarda le disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli stabilite all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934.

I punti essenziali sui termini di vigenza sono:

  • il regolamento (CE) n. 606/2009 è stato applicabile fino al 6 dicembre 2019;
  • il regolamento delegato (UE) 2019/934 è entrato in vigore il 27 giugno 2019, ma
  • al fine di dare agli operatori il tempo necessario per adeguarsi alle nuove norme, è stato deciso di fissare la data di applicazione di detto regolamento al 7 dicembre 2019.

Le disposizioni transitorie del Regolamento delegato (UE) 2019/934

La ratio delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934 è di consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009 (abrogato) prima della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/934.

L’art. 15, però, fa riferimento alla data di entrata in vigore (27 giugno 2019) e non alla data di applicazione (7 dicembre 2019) del regolamento delegato (UE) 2019/934.

La conseguenza è evidente, involontariamente contraria al senso della stessa norma: i prodotti vitivinicoli della vendemmia 2019, ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009, non possono essere commercializzati se ottenuti alla data di entrata in vigore o successivamente a essa.

Per consentire, dunque, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009 fra il 27 giugno e il 6 dicembre 2019, è stato necessario rettificare le disposizioni transitorie di cui all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934, ricomprendendo tale periodo.

Il Regolamento delegato (UE) 2020/565 della Commissione, dunque, pur pubblicato il 24 aprile 2020, si applica retroattivamente a decorrere dal 27 giugno 2019, e così sostituisce l’art. 15 del Regolamento delegato (UE) 2019/934:

Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità alle norme vigenti prima di tale data possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano.

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