Vini varietali. Storia ed evoluzione, etichette e controlli

Una disamina della normativa sui vini varietali: definizione, fonti, sistemi di controllo.

Pubblicato su Gennaio 14, 2020, 10:53 am
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Il vino varietale è il vino privo di indicazione geografica o denominazione di origine, per cui riporta in etichetta l’indicazione dell’annata ed il vitigno da cui da cui è prodotto (per almeno l’85%).

La prima definizione è stata fornita dall’art. 9 del DM MIPAAF 23 dicembre 2009: Per i vini senza DOP o IGP designati con nome di vitigno è consentito l’uso del termine “vino varietale” alle condizioni previste dall’art. 63, par. 7, del Reg. CE n. 607/2009.

Il regolamento CE, infatti, aveva già previsto che per i vini prodotti in conformità all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 (che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta), gli Stati membri possono deci­dere di usare il termine «vino varietale» completato dal nome:

  • a) dello Stato membro o degli Stati membri;
  • b) del vitigno o dei vitigni.

In ambito UE la necessità di regolamentazione dei vini privi di indicazioni territoriali era già contestualizzata

  • nel regolamento (CE) n. 436/09 (modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo)
  • nel regolamento (CE) n. 607/09 (modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli).

La prima normativa in Italia sui vini varietali

In Italia, il DM MIPAAF n. 381 del 19 marzo 2010 ha recepito le disposizioni normative comunitarie, ed in particolare quelle previste dall’art. 63 del regolamento (CE) n. 607/2009 sulle varietà di uve da vino e sull’annata dei vini senza denominazione di origine o indicazione geografica protetta.

risale al 2010 la prima definizione di vini varietali

Intervento necessario, in quanto in assenza di un sistema di controllo non sarebbe stato possibile procedere alla commercializzazione dei predetti vini.

Il DM 381/2010, pertanto, ha istituito il “sistema di controllo per i vini designati con le indicazioni facoltative dell’annata e/o del nome di una o più varietà di uve da vino”, ai fini della certificazione delle relative produzioni per poter procedere alla successiva immissione al consumo.

Ai fini dell’etichettatura dei vini prodotti in ambito nazionale e privi di una denominazione di origine o un’indicazione geografica, l’originaria normativa ha disposto che “può essere utilizzato il nome di una o più varietà di vite, o loro sinonimi” nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009.

Il testo unico del vino

Fino alla legge n. 238 del 12 dicembre 2016,  “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, nota  come “Testo Unico del vino”, proprio in ragione dell’intento di razionalizzare la materia.

Ai sensi dell’art. 44, conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea, “è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all’allegato VII, parte II, al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché’ dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:

  • a) prodotti elencati all’articolo 43, comma 2, lettere a), b) e c);
  • b) altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con il codice NC ex 2206 nell’allegato I, parte XXIV, sezione 1, al regolamento (UE) n. 1308/2013”.

In caso di varietà di uve indicate in sede di etichettatura, anche per i vini senza DOP o IGP si applica la disposizione di cui all’art. 45, per cui le varietà di uve da vino devono:

  • a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
  • b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
  • c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

L’art. 66 del Testo unico del vino dispone che “con decreto del Ministero sono stabilite le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l’annata o con il nome della varietà o delle varietà di vite”.

Il sistema di controllo

E il decreto ministeriale, infatti, arriva.

Il D.M. N. 6778 del 18 luglio 2018 reca la disciplina del Sistema dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l’annata e il nome delle varietà di vite.

Dei vini varietali, quindi.

Il MIPAAF  è l’autorità competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dei vini che non vantano DOP o IGP .

La verifica del rispetto della veridicità delle indicazioni facoltative è affidata agli organismi di controllo iscritti nell’apposito elenco, mentre la vigilanza viene esercitata attraverso l’ICQRF.

Sulle funzioni dell'ICQRF, leggi articolo

Le aziende imbottigliatrici dei vini varietali devono scegliere l’organismo di controllo tra quelli inseriti negli appositi elenchi ministeriali, comunicando la scelta alla Regione di appartenenza e all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Il DM 6778/18 descrive la procedura per il controllo, che vede la centralità dei sistemi informatici disponibili nell’ambito del SIAN.

Il merlot é tra i vitigni dei vini varietali

Eventuali non conformità rilevate nel corso delle verifiche devono essere comunicate dall’organismo di controllo all’operatore e all’ICQRF entro tre giorni dall’accertamento.

Le varietà di uve utilizzabili per i vini varietali (vitigni internazionali) sono:

  • Cabernet
  • cabernet franc
  • cabernet sauvignon
  • chardonnay
  • merlot
  • sauvignon
  • syrah.

Per i vini spumanti si richiama l’articolo 7 del decreto ministeriale 23 dicembre 2009.

Ai fini della rivendicazione delle indicazioni facoltative i soggetti utilizzatori devono comunicare l’inizio delle operazioni di imbottigliamento mediante compilazione di apposito modulo, e la data di inizio delle spedizioni nel caso di vendita di vino sfuso verso l’estero.

Redazione