Settore vitivinicolo: riferimento ad una DOP o IGP in etichetta o pubblicità

Il MIPAAF ha pubblicato i Criteri per l’utilizzo del riferimento ad una DOP o IGP nel settore vitivinicolo. Le indicazioni in etichetta o nella presentazione e pubblicità. La procedura di autorizzazione.

Pubblicato su Maggio 22, 2020, 8:39 am
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Anche per il settore vitivinicolo, il 23 aprile 2020 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato i Criteri per l’utilizzo del riferimento ad una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato.

Si tratta dei criteri utilizzati dal Ministero per concedere l’autorizzazione al riferimento in caso di utilizzo di un prodotto tutelato, che si aggiungono a quelli già indicati in contesto UE.

La normativa prevede espressamente le ipotesi in cui l’autorizzazione non è richiesta.

La normativa sul riferimento ad una DOP o IGP nel settore vitivinicolo

La legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 44 disciplina l’Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP.

Al comma 9, leggiamo “È consentito l’utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purché’ gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell’articolo 41, comma 4. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero”.

Di conseguenza, chiunque intenda impiegare commercialmente il riferimento di un prodotto DOP o IGP, in maniera diretta o indiretta, in mancanza del rispettivo Consorzio di tutela riconosciuto deve chiederne autorizzazione al MIPAAF.

Eccezioni all’obbligo di autorizzazione

Ai sensi del successivo comma 10, l’autorizzazione al riferimento ad una DOP o IGP nel settore vitivinicolo non è necessaria nei seguenti casi:

a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:

  • 1) nell’etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all’articolo 56 della presente legge;
  • 2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

Le indicazioni per il riferimento ad una DOP o IGP

Il riferimento ad una DOP o IGP nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato può avvenire esclusivamente per il prodotto composto, elaborato o trasformato che l’utilizzatore produce, commercializza o immette al consumo.

Tale riferimento può comparire esclusivamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari.

È vietato qualsiasi riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto indicato nel Documento pubblicato.

I criteri per l’autorizzazione del MIPAAF

Il documento pubblicato nel portale MIPAAF indica i criteri utilizzati dal Ministero per concedere l’autorizzazione al riferimento ad una DOP o IGP; si riportano in sintesi.

Indicazione in etichetta

Le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i loro acronimi DOP o IGP per essere utilizzati in etichetta dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata.

La disposizione è posta a tutela del consumatore affinché sia chiaro che la dicitura si riferisca all’ingrediente e non al prodotto nel suo complesso.

A tal fine, inoltre, dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi.

Esempi di indicazione: preparata con “xxx di yyy DOP”, contiene “xxx di yyy IGT”.

Carattere, simboli e loghi per indicare l’ingrediente a DOP o IGP

Le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata dell’ingrediente
• nell’etichettatura
• nella presentazione
• nella pubblicità
del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato.

Inoltre, per indicare l’ingrediente a DOP o IGP deve essere utilizzato il medesimo carattere delle medesime dimensioni per l’intera denominazione e per le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i rispettivi acronimi.

È vietato l’utilizzo del simbolo comunitario nonché del logo della denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento ad una DOP o IGP.

Indicazione dell’ingrediente in caso di più lingue

Le indicazioni del MIPAAF consentono di riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione DOP/IGP in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua.

Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall’italiano, però, non è possibile riportare l’acronimo, neanche se tradotto.

È possibile, semmai, utilizzare di seguito all’ingrediente DOP/IGP in lingua italiana l’acronimo in lingua diversa dall’italiano, utilizzando una delle traduzioni di cui all’allegato X del Regolamento (UE) n. 668/14.

Le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla DOP/IGP nella lingua diversa dall’italiano non potranno, comunque, essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano.

La denominazione DOP/IGP utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.

Obblighi e garanzie dell’utilizzatore

L’utilizzatore del prodotto DOP e IGP come ingrediente deve:

• garantire che il prodotto DOP o IGP sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo autorizzato di cui all’art. 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
• dichiarare che verrà stoccato, prima dell’elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;
• dichiarare che l’autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del riferimento alla denominazione tutelata.

Deve, inoltre, sottoscrivere l’impegno a

• dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto DOP o IGP utilizzata corrisponde alla quantità ricevuta, producendo a richiesta la relativa documentazione;
• registrare mensilmente il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento ad una DOP/IGP prodotte;

• trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato;
• comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione (eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero).

La presentazione della richiesta di autorizzazione

Il MIPAAF indica le modalità per richiedere l’autorizzazione all’utilizzo del riferimento ad una Denominazione d’Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato.

L’autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente per i singoli prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali è richiesta.

La richiesta di autorizzazione deve essere compilata e sottoscritta secondo un modulo prestampato, a cui devono allegarsi
• l’etichetta predisposta nel rispetto dei criteri di cui al Documento
• la scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l’etichetta verrà utilizzata.

Criteri nel settore vitivinicolo per l’utilizzo del riferimento ad una DOP o IGP. Le indicazioni in etichetta o nella presentazione e pubblicità (fonte MIPAAF)

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Redazione