Siccità in Europa: nuove misure di sostegno agli agricoltori

La Commissione Europea approva ulteriori misure di sostegno agli agricoltori europei per fronteggiare gli effetti della siccità

Pubblicato su Agosto 29, 2019, 10:33 pm
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La Commissione europea comunica di aver approvato le misure di sostegno agli agricoltori di fronte alle ondate di siccità che affliggono l’Europa.

Grazie a tale intervento, gli agricoltori potranno ricevere in anticipo una percentuale più elevata dei pagamenti diretti e per lo sviluppo rurale.

Agli allevatori, per consentire adeguato nutrimento dei propri animali, verrà concessa una maggiore flessibilità nell’utilizzo di terreni che normalmente non verrebbero utilizzati per la produzione.

Queste condizioni climatiche prolungate sono preoccupanti per i nostri agricoltori

Il Commissario per l’Agricoltura, Phil Hogan, ha dichiarato infatti: «Queste condizioni climatiche prolungate sono preoccupanti per i nostri agricoltori. La Commissione rimane in stretto contatto con gli Stati membri e sta valutando la situazione sul campo. Come sempre, siamo pronti ad aiutare gli agricoltori colpiti dalla siccità. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di attuare pagamenti anticipati più elevati e deroghe a determinate regole di inverdimento per facilitare la produzione di alimenti per animali

Le misure di sostegno

Le disposte misure di sostegno vanno ad integrare quanto già disponibile nell’ambito della politica agricola comune (PAC).

(fonte Commissione europea)

Due le manovre principali operative da metà ottobre per migliorare la situazione di flusso di cassa:

  • Gli agricoltori potranno ricevere pagamenti anticipati più elevati, ovvero fino al 70% dei pagamenti diretti e una quota pari all’85% dei pagamenti per lo sviluppo rurale;
  • Saranno consentite deroghe a determinati requisiti di “inverdimento”. Tali deroghe si applicheranno alla diversificazione delle colture e alle norme relative alle aree di interesse ecologico per i terreni incolti.

Si sta anche prendendo in considerazione l’adozione di altri tipi di deroga al “greening”, in modo da garantire agli agricoltori una maggiore flessibilità nella produzione di foraggio.

Resta sempre operativa la vigilanza sulla siccità, al fine di poter compiutamente eseguire analisi e valutazioni; per tale ragione la Commissione rassicura di essere in contatto con tutti gli Stati membri per ricevere informazioni aggiornate sull’impatto della siccità sugli agricoltori a livello locale.

Il punto sulla siccità

Del resto, misure di sostegno a parte, la siccità desta non poche preoccupazioni. 

Significativo il recente bollettino MARS (Monitoring Agricultural ResourceS) sull’elaborazione dei dati di monitoraggio agricolo e di previsione della resa delle colture a sostegno della politica agricola comune (PAC) dell’UE (JRC Mars Bulletin vol. 27 n. 6).

bollettino MARS (fonte Commissione europea)

Leggiamo, infatti, “La maggior parte dell’Europa è stata colpita da ondate di calore insolitamente precoci e intense durante il mese di giugno 2019. Spagna, Francia orientale, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Lituania e Lettonia hanno subito il maggiore impatto dell’ondata di calore sulle colture annuali… Nella maggior parte dell’Europa centrale e orientale, considerando le temperature massime giornaliere, giugno 2019 è stato il più caldo o tra i mesi più caldi di giugno nel nostro archivio meteorologico (dal 1979)…L’ultima settimana di giugno è stata la più calda del nostro archivio in gran parte dell’Europa occidentale, centrale e meridionale”.

Le misure di agosto 2018

Ricordiamo che la Commissione europea già ad agosto 2018 aveva presentato un pacchetto supplementare di misure di sostegno per contenere i danni da siccità, destinate in particolare ad aumentare la disponibilità di foraggio per il bestiame.

In quell’occasione, oltre ad essere stata presentata la proposta di anticipazione dei pagamenti di cui sopra,  furono approvate delle  deroghe ad alcune norme in materia di inverdimento:

  • Possibilità (esclusa nell’ambito dell’attuale normativa) che le colture invernali di norma seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo siano considerate colture intercalari se destinate al pascolo o alla produzione foraggera.
  • Proroga della deroga precedentemente adottata relativa allo sfalcio e al pascolo sui terreni a riposo in Francia.
  • Possibilità di seminare colture intercalari in coltura pura (anziché in coltura mista, come attualmente prescritto), se destinate al pascolo o alla produzione foraggera.
  • Possibilità di accorciare il periodo minimo di 8 settimane previsto per le colture intercalari per consentire ai produttori di seminativi di seminare in tempo utile le colture invernali dopo quelle intercalari.

Le misure approvate nel 2018 e nel 2019 si aggiungono ad altre disposizioni già previste.

Le vigenti norme prevedono, a titolo esemplificativo, che in caso di siccità l’acquisto di foraggio possa essere considerato aiuto per danni materiali o perdita di reddito.

FOCUS NORMATIVO

L’aiuto de minimis

Gli Stati membri, inoltre, possono anche concedere il cosiddetto “aiuto de minimis”, ovvero un risarcimento dei danni senza necessità di notifica alla Commissione, assegnando fino a € 15.000 per agricoltore su un periodo di tre anni.

Si tratta del cd. aiuto di Stato.

Fonte di legge é il Regolamento UE 1407/2013, volto anche alla tutela della trasparenza e della concorrenza.

Ed infatti è stato mantenuto, rispetto alla previgente normativa, il massimale di 200.000 euro che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari da uno Stato membro , ridotto a 100.000 euro per le imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto terzi,fermo restando che il contributo non può essere utilizzato per l’acquisto deimezzi di trasporto.

Il Regolamento non si applica a:

  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( 1 );
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    • qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
    • qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

Redazione