Sicurezza alimentare: chi paga i costi dei Controlli Sanitari Ufficiali?

Un vademecum sulle tariffe per i controlli sanitari ufficiali: chi paga e quanto.
Pubblicato su Dicembre 15, 2019, 10:07 am
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Gli Stati membri sono tenuti ad effettuare i controlli sanitari ufficiali sugli operatori ai fini di verificare la sicurezza alimentare.

Chi sostiene i costi di questi controlli?

La risposta potrebbe sorprendere i non addetti, ma sono proprio gli operatori che “finanziano” i controlli mediante il versamento di un tariffa annuale forfetaria.

Il D. Lgs. 19/11/2008 n° 194 e s.m.i. prevede a carico degli OSA (Operatori Settore Alimentare) il pagamento di una tariffa annua forfetaria a titolo di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali per la verifica della conformità alle normative in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Il D. Lgs. 194/2008 disciplina le tariffe per i controlli sanitari ufficiali

La tariffa prevista dalla norma, in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, deve essere versata annualmente (termine il 31 gennaio di ogni anno) dagli Operatori assoggettati ai predetti controlli,  registrati e riconosciuti dal Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SVIAOA) o dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN).

In caso di stabilimenti di nuova registrazione o nuovo riconoscimento, rilasciati in corso di anno, il valore della tariffa dovrà essere calcolato pro quota, per un importo pari ad 1/12 della tariffa annuale dovuta per il numero dei mesi di attività.

L’OSA, pertanto, deve indicare mediante autocertificazione (per lo più secondo un modulo scaricabile presso il portale della azienda sanitaria territorialmente ocmpetente) i propri dati ed il volume di attività in caso di nuova attività o di variazione rispetto all’anno precedente.

Chi è tenuto al pagamento della tariffa controlli sanitari ufficiali

Sono tenuti al versamento della tariffa, in particolare, tutti gli Operatori, con stabilimenti e attività prevalente all’ingrosso, che svolgono almeno una delle attività di cui alla sezione 6 dell’allegato A: Prodotti e preparazioni di carne; Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi che non rientrano nella sezione 4); Ovoprodotti; Centri imballaggio uova; Miele; Molluschi bivalvi vivi; Cosce di rana e lumache; Grassi fusi di origine animale e ciccioli; Stomaci, vesciche e budella; Gelatina e collagene; Centri di cottura; Acque minerali e bevande analcoliche; Integratori alimentari e prodotti dietetici; Prodotti di quarta e quinta gamma; Molini, pastifici, panifici e prodotti da forno; Pasticcerie; Produzione surgelati; Conserve vegetali frutta secca e spezie; Alimenti vegetali non considerati altrove; Vino e bevande alcoliche; Produzione ed imbottigliamento olii; Caffè e the; Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata; Additivi e coloranti alimentari; Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi; Depositi alimentari; Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di Distribuzione; Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso.

Il pagamento è dovuto non soltanto nel caso in cui l’attività risulti prevalentemente all’ingrosso, ma anche quando la produzione e/o commercializzazione è superiore al 50% del fatturato annuo.

Ai controlli ufficiali, si aggiungono:

Versano la tariffa anche gli OSA con stabilimenti all’ingrosso di prodotti e preparazioni di carne – © Diritti a Tavola
  • controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 e 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004;
  • controlli  rafforzati:  i  controlli  di  cui all’articolo 15, paragrafo  5,  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004,  nonche’  quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale.

Le spese derivanti da questa tipologia di controlli di cui al comma 1 sono a totale carico degli operatori tenendo conto del costo orario del servizio.

…e chi non è tenuto

Non sono obbligati al pagamento della tariffa annuale per i controlli sanitari ufficiali:

gli imprenditori agricoli possono godere dell’esenzione dal pagamento della tariffa – © Diritti a Tavola
  • Gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 882/04 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto;
  • Le imprese alimentari con attività di produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero pari o inferiore al 50% del fatturato annuo;
  • Gli Imprenditori Agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile qualora, per le attività di cui all’allegato A sezione 8, sempre nel rispetto deli limiti delle fasce ivi previste.

L’importo delle tariffe Controlli Sanitari Ufficiali

Per l’importo della tariffa si rimanda agli allegati del D. Lgs. 194/2008.

  • Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale presso gli operatori dei settori interessati dai controlli di cui all’articolo 1 sono riscosse le tariffe di cui all’allegato A.
  • Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all’importazione sono riscosse le tariffe di cui all’allegato B.
  • Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio.

Ai sensi della normativa (art. 5) “Si definisce costo orario del servizio il costo medio complessivo di un’ora di lavoro prestato dall’addetto all’esecuzione di controlli sanitari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004″. Per il medesimo si rimanda all’allegato C, sezione I.

All’importo della tariffa devono sommarsi le maggiorazioni di cui all’art. 11 D.Lgs. 194/08

Ai sensi dell’art. 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto adegua periodicamente, almeno ogni due anni, gli importi delle tariffe di cui agli allegati A e B e quelle relative al costo orario di cui all’articolo 5, anche introducendone ulteriori.

La normativa (art. 11 D. Lgs. 194/2008) prevede delle maggiorazioni

  • alle tariffe di cui all’allegato A si applica una maggiorazione del 20%, fino alla verifica dell’avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato;
  • alle tariffe si applica, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5%, finalizzata all’attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Cosa accade quando uno stabilimento svolga più di un’attività indicata nella normativa in esame?

Nel caso in cui un operatore svolga più di un’attività, si applica un’unica tariffa relativa all’attività prevalente.

Per individuare quale sia l’attività prevalente, si rimanda alla circolare ministeriale prot. 0011000-P del 17/04/2009, “si considerano, in ordine di
priorità, il riconoscimento comunitario dell’attività (rispetto alla registrazione). Nel caso di più attività riconosciute, si prende in considerazione il volume prodotto o commercializzato riferito all’attività che si colloca nella fascia più onerosa. Lo stesso criterio si applica nel caso coesistano più attività registrate
“.

La fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo prodotto (vendita all’ingrosso ed al dettaglio).

Il pagamento

Le Tariffe Controlli Sanitari Ufficiali, in sintesi, devono essere versate dagli operatori prima dell’effettuazione della prestazione.

Le modalità di pagamento sono indicate nei portali delle Aziende Sanitarie di competenza, dove vengon indicati gli estremi stessi (bollettino postale, bonifico bancario, …).

Ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. Lgs. 194/2008, infine, “In caso di inadempimento degli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l’importo e’ maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale”.

Casi particolari

Si sono resi necessari, in passato, chiarimenti in merito agli ambiti di applicazione per alcune fattispecie:

  • i centri di cottura pagano la tariffa controlli sanitari ufficiali quando distribuiscono un quantitativo di pasti superiore al 50% della produzione annuale a terminali terzi di distribuzione.
  • i depositi alimentari non pagano la tariffa se sono utilizzati dalle cooperative di imprenditori agricoli che per lo svolgimento delle loro attività di cui all’art. 2135 del codice civile utilizzano in prevalenza i prodotti dei soci e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.
  • i frantoi oleari, anche per conto terzi, in quanto imprenditori alimentari che svolgono attività connesse alla trasformazione degli alimenti, non pagano la tariffa per i controlli ufficiali solo nel caso in cui la loro attività prevalente sia quella “al dettaglio” e non invece quella “all’ingrosso”.

Leggi anche: Deroga all’obbligo di pagamento della tariffa controlli sanitari ufficiali? La risposta della Corte di Giustizia UE

Redazione