Rimborso in denaro o voucher in caso di viaggio annullato per Covid-19?
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 maggio 2020 (L151) la Raccomandazione (UE) 2020/648 della Commissione del 13 maggio 2020.
La Commissione europea interviene nuovamente su una questione che ha suscitato tanto dibattito, in piena emergenza sanitaria ed anche economica.
Viaggio annullato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19?
Parliamo della normativa in materia di buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19.
Da una parte abbiamo il consumatore, che ha diritto di tutela per la spesa sostenuta in vista di un viaggio o pacchetto turistico non realizzabile a causa della pandemia.
Dall’altra abbiamo l’operatore turistico, che si è trovato impossibilitato ad offrire un servizio per il quale aveva anche già destinato investimenti e risorse.
Abbiamo due parti, quindi, in piena emergenza economica, oltre che sanitaria. Ed una normativa europea già chiara sul punto.
Gli spostamenti ai tempi della pandemia
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del contagio da Sars-Cov-2 una «emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale».
Il successivo 11 marzo 2020 viene dichiarata la pandemia Covid-19.
Già dai primi giorni abbiamo assistito, in campo nazionale ed internazionale, al grave impatto sugli spostamenti per turismo o per motivi familiari e professionali.
La pandemia Covid-19 ha motivato divieti di viaggio nazionali e allerte o restrizioni alle frontiere, con conseguenti cancellazioni in conseguenza delle quali molti cittadini non hanno potuto viaggiare.
Ai danni dei viaggiatori, lo si ribadisce, corrispondono le gravi ripercussioni economiche ed organizzative sui vettori, sugli organizzatori di pacchetti turistici e sui prestatori di tutti i servizi turistici.
Ma anche i cittadini, che avevano versato somme di denaro in vista di un viaggio o di uno spostamento, oggi si ritrovano colpiti dall’impatto economico della crisi.
I dati dei viaggi e del turismo in tempo di Covid-19. Una perdita per oltre 70 miliardi di euro
La Commissione Europea riporta i dati dell’emergenza Covid-19 in ambito trasporti e turismo.
Nell’Unione Europea i settori dei viaggi e del turismo segnalano una riduzione delle prenotazioni tra il 60 % e il 90 % rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori a causa delle cancellazioni superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni.
Secondo le stime preliminari della European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association (ECTAA), la pandemia di Covid-19 potrebbe causare una perdita di 30 miliardi di EUR (meno 60 %) nel primo trimestre del 2020 e di 46 miliardi di EUR (meno 90 %) nel secondo trimestre rispetto al fatturato atteso in base agli anni precedenti.
Al momento non è possibile stilare un riepilogo preciso e men che mai definitivo degli effetti dell’emergenza sanitaria sul settore, tenuto conto che la situazione epidemiologica è ancora in atti.
Per tale ragion non è realistico realizzare un calendario preciso per la revoca della misure restrittive che consentirà la ripresa completa dei servizi di trasporto e del turismo.
La normativa UE sui rimborsi da cancellazione dei viaggi
I regolamenti dell’Unione sui diritti dei passeggeri – regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1371/2007, (UE) n. 1177/2010 e (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio – stabiliscono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni.
In caso di cancellazione da parte del vettore, questo deve offrire ai passeggeri la possibilità di scegliere tra un rimborso e un trasporto alternativo.
Al momento attuale il trasporto alternativo è di difficile realizzazione, proprio in ragione dell’impossibilità di definire un calendario di ripresa.
Di conseguenza, la scelta ricade tra le varie possibilità di rimborso.
Il rimborso del pagamento del prezzo in caso di viaggio annullato
A norma della legislazione UE, il rimborso del costo completo del biglietto è dovuto entro
- 7 giorni dalla richiesta del passeggero nei casi di trasporto aereo, marittimo e per vie navigabili interne,
- 14 giorni dalla formulazione dell’offerta o dal ricevimento della relativa domanda per il trasporto con autobus e un mese dalla domanda in caso di trasporto ferroviario.
Il rimborso può essere effettuato in denaro o sotto forma di voucher/buono per acquisto futuro, ma in questo secondo caso é possibile soltanto previa accettazione del consumatore
Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1371/2007 articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1177/2010 articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 181/2011
La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sui pacchetti turistici») prevede che, qualora un pacchetto turistico sia annullato a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie» – come in caso dell’attuale pandemia -, i viaggiatori abbiano il diritto di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto.
Anche in questo caso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un voucher di pari importo, ma il consumatore non perde il diritto al rimborso in denaro.
Il rimborso resta un diritto del consumatore, anche in caso di proposta di modifiche a un contratto di pacchetto turistico (che potrebbe ad esempio essere rinviato) o di un pacchetto sostitutivo.
Per l’eventuale differenza di prezzo/valore qualora il viaggiatore accetti la sostituzione o la modificazione, l’organizzatore può offrire un buono, ma anche in questo caso resta prioritario il diritto al rimborso in denaro.
Voucher o rimborso? I primi orientamenti della Commissione Europea in emergenza Covid-19.
Il 18 marzo 2020 (GU UE C 89I) la Commissione ha adottato Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell’evolversi della situazione connessa al Covid-19.
In base a tale interpretazione, il consumatore può scegliere tra il rimborso in contanti e il rimborso sotto forma di buono.
Il 19 marzo 2020 sono stati pubblicati, questa volta sul sito web della Commissione. Gli Orientamenti informali sull’applicazione della direttiva sui pacchetti turistici nell’ambito della pandemia di Covid-19 che confermano il diritto del viaggiatore a ottenere un rimborso integrale in denaro, ma che affermano anche che il viaggiatore può accettare un buono.
I primi orientamenti hanno, quindi, mantenuto l’interpretazione della norma UE anche in piena emergenza Covid-19, riconoscendo il diritto del viaggiatore al rimborso in denaro, pur potendo questi accettare il voucher di pari importo.
“Emergenza cancellazioni”
La Commissione europea ha preso atto che le numerose cancellazioni dovute alla pandemia di Covid-19 hanno portato “a una situazione di flusso di cassa e di entrate insostenibile per i settori dei trasporti e dei viaggi”.
I problemi di liquidità degli organizzatori sono aggravati dal fatto che se da un lato devono rimborsare al viaggiatore il costo integrale del pacchetto, dall’altro non ricevono in tempi celeri il rimborso dei servizi prepagati che fanno parte del pacchetto.
Ciò può di fatto comportare “una ripartizione iniqua dell’onere tra gli operatori del settore dei viaggi”.
L’eventuale insolvenza degli organizzatori, oltre a contestualizzare una emergenza gravissima per il settore già coinvolto da una crisi importante confermata dai dati prima indicati, andrebbe peraltro ad influire negativamente sugli stessi viaggiatori/consumatori.
Questi ultimi, infatti, potrebbero non ricevere più alcun rimborso. Come gli stessi organizzatori potrebbero non riceverli in caso di insolvenza dei vettori o delle imprese fornitrici.
Viaggio annullato? Arrivano i voucher attraenti
La Commissione Europea indica, pertanto, una possibile soluzione che contemperi gli interessi reciproci.
Rendere i buoni più attraenti, come alternativa al rimborso in denaro, ne aumenterebbe l’accettazione da parte dei passeggeri e dei viaggiatori.
Allo stesso tempo, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità dei vettori e degli organizzatori e potrebbe portare in ultima analisi a una migliore tutela degli interessi dei passeggeri e dei viaggiatori.
Perché ciò si verifichi, “occorre prevedere una protezione per i buoni in caso di insolvenza del vettore o dell’organizzatore”.
Tale protezione
- può essere istituita dal settore privato o da quello pubblico
- deve essere sufficientemente efficace e solida
- dovrebbero riguardare quantomeno i buoni che presentano le caratteristiche descritte nella Raccomandazione della Commissione europea,
Le caratteristiche dovrebbero riguardare in particolare:
- il periodo di validità minimo
- il periodo di tempo dopo il quale, in caso di buoni con periodo di validità superiore al minimo, i viaggiatori o i passeggeri hanno diritto al rimborso se lo desiderano
- le condizioni di rimborso dei buoni che non sono stati riscattati
- la gamma di servizi per i quali il buono può essere utilizzato
- il tempo disponibile per l’utilizzo del buono
- la sua trasferibilità.
Possono essere anche individuate caratteristiche aggiuntive “per aumentare ulteriormente l’attrattiva dei buoni possono essere prese in considerazione”.
Ulteriori indicazioni vengono poi fornite agli Stati membri per rendere i buoni attraenti per i passeggeri o i viaggiatori, tra cui la concessione di aiuti de minimis a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione od altre misure di aiuto di Stato.
Le caratteristiche dei voucher per la Commissione Europea
La Commissione Europea nei punti da 3 a 12 della Raccomandazione (UE) 2020/648 indica le caratteristiche dei buoni/voucher da offrire in caso di cancellazione per pandemia Covid-19 per creare un’alternativa attraente ed affidabile al rimborso in denaro, in quanto potrebbero godere perdipiù di una protezione sufficientemente efficace e solida in caso di insolvenza del vettore o dell’organizzatore.
- I buoni dovrebbero avere un periodo minimo di validità di 12 mesi. Fatto salvo il punto 5, i vettori e gli organizzatori dovrebbero automaticamente rimborsare ai passeggeri o ai viaggiatori l’importo del buono in questione entro 14 giorni dalla relativa data di scadenza, se il buono non è stato riscattato o in caso di buono residuo per precedente riscatto parziale dello stesso.
- Per i buoni con un periodo di validità superiore a 12 mesi, i passeggeri e i viaggiatori dovrebbero avere il diritto di chiedere il rimborso in denaro entro 12 mesi della data di emissione dei buoni in questione.
- Dovrebbero avere lo stesso diritto in qualsiasi momento successivo, fatte salve le disposizioni giuridiche applicabili in materia di limiti temporali.
- I vettori e gli organizzatori potrebbero valutare la possibilità di rendere i buoni rimborsabili prima che siano trascorsi 12 mesi dall’emissione degli stessi, se i passeggeri o i viaggiatori ne fanno richiesta.
- I passeggeri e i viaggiatori dovrebbero poter utilizzare i buoni per il pagamento di qualunque nuova prenotazione realizzata prima della data di scadenza degli stessi, anche qualora il pagamento sia effettuato o il servizio sia prestato dopo tale data.
- I passeggeri e i viaggiatori dovrebbero essere in grado di utilizzare i buoni per pagare qualunque servizio di trasporto o pacchetto turistico offerto dal vettore o dall’organizzatore.
- In funzione della disponibilità e indipendentemente da eventuali differenze di prezzo,
- i vettori dovrebbero garantire che i buoni consentano ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle medesime condizioni di servizio specificate nella prenotazione originaria
- gli organizzatori dovrebbero garantire che i buoni permettano ai viaggiatori di prenotare un pacchetto turistico che offra servizi dello stesso tipo o di qualità equivalente a quelli del pacchetto oggetto di risoluzione.
- I vettori e gli organizzatori dovrebbero valutare la possibilità di estendere l’uso dei buoni per effettuare prenotazioni con altri operatori facenti parte dello stesso gruppo di società.
- Se il servizio di trasporto o il pacchetto turistico annullato era stato prenotato tramite un’agenzia di viaggio o un altro intermediario, i vettori e gli organizzatori dovrebbero consentire che i buoni vengano utilizzati per effettuare nuove prenotazioni, anch’esse tramite la stessa agenzia di viaggio o altro intermediario.
- I buoni per i servizi di trasporto dovrebbero essere trasferibili a un altro passeggero senza costi aggiuntivi.
- Anche i buoni per i pacchetti turistici dovrebbero essere trasferibili a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi, se il prestatore dei servizi compresi nel pacchetto acconsente al trasferimento a tali condizioni.
- Al fine di rendere i buoni più attraenti, gli organizzatori e i vettori potrebbero valutare la possibilità di emettere buoni con un valore superiore all’importo dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico o il servizio di trasporto originariamente prenotato, ad esempio mediante una somma forfettaria supplementare oppure aggiungendo ulteriori elementi di servizio.
- I buoni dovrebbero indicare il periodo di validità e specificare tutti i diritti ad essi connessi. I buoni dovrebbero essere emessi su un supporto durevole, ad esempio la posta elettronica o un supporto cartaceo.
La Raccomandazione (UE) 2020/648 della Commissione del 13 maggio 2020